Secondo l’Agenzia il servizio di deblistering reso dalle farmacie deve essere assoggettato ad IVA
di Maurizio Nadalutti
Secondo l’Agenzia delle Entrate il servizio di “deblistering” offerto dalle farmacie ai propri clienti non può beneficiare dell’esenzione ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18), del Dpr 633/1972, ma deve essere assoggettato ad aliquota ordinaria. Ciò è quanto emerge dalla risposta ad interpello n. 956–2212/2024 della Direzione Centrale Grandi contribuenti.
Il “deblistering”, così come disciplinato per la prima volta nel nostro ordinamento dall’articolo 1, comma 462, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) è un servizio, erogato presso le farmacie – in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche – di accesso personalizzato ai farmaci dei pazienti (in particolare quelli cronici).
In sostanza, si tratta di un servizio di “sconfezionamento” di un medicinale industriale già acquistato con successivo riconfezionamento dello stesso da parte del farmacista in dosi personalizzate, per l'assunzione da parte del paziente sulla base della posologia individuata dal medico curante (articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie).
Nell’ambito della dispensazione personalizzata dei farmaci prescritti, le farmacie sono tenute a fornire ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione ed assunzione dei farmaci stessi. È inoltre stabilito che le farmacie devono informare periodicamente, ovvero ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta oppure il medico prescrittore in merito alla regolarità o meno dell’assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia che si ritenga utile, compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l’aderenza alla terapia.
Ebbene, secondo l’Agenzia delle Entrate tale servizio non soddisferebbe i requisiti fissati dall’articolo 10, comma 1, n. 18), del Dpr 633/1972 per godere dell’esenzione Iva.
Secondo le Entrate, il servizio di “deblistering”, ancorché reso da un professionista sanitario ''soggetto a vigilanza'' come il farmacista (requisito soggettivo), non può essere considerato una prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, requisito oggettivo per l’applicazione dell’esenzione delle prestazioni sanitarie.
Viene infatti considerata una prestazione generica, dipendente da un obbligo di fare assunto nei confronti delle strutture ospedaliere committenti, con la conseguenza che, a parere dell’Agenzia, dovrebbe risultare applicabile l’Iva con l’aliquota ordinaria.
Le conclusioni a cui giunge l’Amministrazione finanziaria fanno tuttavia sorgere più di qualche perplessità. Non pare infatti che sia stata effettuata un’analisi approfondita del servizio di “deblistering”, tenendo conto della sua reale complessità.
Infatti, si tratta di un servizio sanitario specializzato, che necessita di specifiche competenze: per esplicita previsione di legge, il farmacista non si limita a “sconfezionare” i farmaci e a preparare le dosi secondo le prescrizioni del medico, ma è tenuto anche ad informare il paziente in merito alle cure prestate e sulle modalità di conservazione ed assunzione personalizzata dei farmaci prescritti (quindi ad effettuare un’attività di consulenza specializzata) e a monitorare l’andamento della terapia, comunicando ogni utile notizia al medico/pediatra che ha prescritto la cura, compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l’aderenza alla terapia medesima (a svolgere pertanto un’attività di “controllo” della cura).
A differenza rispetto a quanto sostenuto dalle Entrate, il servizio di “deblistering” non risulta quindi una prestazione sanitaria generica, ma dovrebbe invece rientrare nella definizione di prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione finalizzate alla guarigione di specifiche malattie o di problemi di salute, in linea con le statuizioni della Corte di Giustizia Europea (sentenza n. C141/00 del 10 settembre 2002) e pertanto dovrebbe beneficiare dell’esenzione da Iva.
Peraltro, va fatto notare che in passato (risoluzione n. 184/E del 24 settembre 2003 e circolare n. 289/E-II-4-680 del 7 novembre 1997), l’Amministrazione finanziaria ha affermato che il servizio di misurazione in farmacia della pressione arteriosa (quindi un servizio messo a disposizione del paziente direttamente da parte del farmacista) è un’operazione esente ai fini Iva, in quanto si tratta di una prestazione sanitaria (requisito oggettivo) resa dal farmacista, professionista sanitario soggetto a vigilanza (requisito soggettivo).
Non si comprende pertanto perché un servizio ben più complesso rispetto alla mera misurazione della pressione arteriosa, come il “deblistering”, non possa beneficiare dell’esenzione ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18), del Dpr 633/1972.