Se sei morto non puoi tenere un concerto dal vivo: si applica l’aliquota IVA ordinaria allo spettacolo virtuale
di Marco Cramarossa
Non conta la presenza dal vivo del pubblico pagante quanto, piuttosto, lo stato di “defunzione” dell’artista che si esibisce in un concerto virtuale per negare l’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata. Questa è la conclusione boomer, per nulla condivisibile, alla quale è pervenuta l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 43 del 20 febbraio 2025.
Procediamo con ordine. L’idea di una Fondazione è quella di organizzare un concerto innovativo in realtà c.d. mista, avente come protagonista un compositore e musicista defunto, a cui il pubblico parteciperebbe con l’ausilio di visori ottici che mostrano l’artista in modalità virtuale (i.e. aumentata) mentre si esibisce al pianoforte all’interno di un auditorium, con elementi di arte dimensionale dinamica che sarebbero sincronizzati con la musica e l’ambiente fisico della sala e con le luci di scena. Insomma, un’esperienza immersiva e innovativa, basata sul tentativo di fondere arte tradizionale e innovazione tecnologica e di eliminare ogni barriera tra l’opera, il pubblico e l’artista stesso (seppur passato a “miglior vita”).
Pertanto, la Fondazione chiede, a mezzo interpello, chiarimenti in ordine alla corretta disciplina fiscale da applicare alla vendita e alla prevendita dei biglietti di accesso all’evento in parola. In particolare, l’ente organizzatore è intenzionato a comprendere preventivamente se possa tornare applicabile l’agevolazione quale “concerto strumentale” di cui al n. 4) della Tabella C del Dpr 633/1972 con IVA agevolata al 10 per cento (ex n. 123 della Tabella A, Parte III, allegata alla legge IVA), oppure se, diversamente, debba trovare attuazione l’ordinaria misura dell’aliquota al 22 per cento. La soluzione interpretativa fornita è quella di ritenere applicabile al concerto spettacolistico in oggetto, da tenersi presso un auditorium, l’aliquota IVA del 10 per cento sui biglietti emessi a norma dell’art. 74-quater del Dpr 633/1972.
L’istante, da un lato, richiama la risoluzione n. 257/E/2008 con cui l’Amministrazione finanziaria ha operato una distinzione tra spettacoli (che sono di attrazione predominante) e intrattenimenti (aventi natura di contorno, accompagnamento o sottofondo) e, dall’altro, fa appello proprio al contenuto normativo dei riferimenti più sopra citati. Nel dettaglio, il n. 4) della tabella C fa riferimento agli «spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti». È (rectius dovrebbe essere) evidente che il richiamo, conclude l’organizzatore dell’evento, al concetto generale di “concerti vocali e strumentali” ben si presta a ritenere legittima l’applicazione dell’IVA al 10 per cento al caso di specie, tanto più che la prestazione artistica in programma risulterebbe ospitata in uno spazio adibito appositamente allo svolgimento di concerti e spettacoli (i.e. auditorium).
L’Agenzia però, neanche a dirlo, non è dello stesso parere e in via preliminare ritiene utile riportare la distinzione ai fini fiscali tra le “esecuzioni musicali” e i “concerti vocali e strumentali”, assoggettati rispettivamente all’aliquota del 22 e del 10 per cento. La “colpa” sarebbe da imputare tanto al Dlgs 60/1999, che, abolendo l’imposta sugli spettacoli e istituendo l’imposta sugli intrattenimenti in relazione ad alcune attività, ha operato una distinzione tra attività di intrattenimento e attività di spettacolo, quanto alla circolare n. 165/E/2000, con cui si è affermato che «[…] mentre, in generale, l’intrattenimento implica la partecipazione attiva all’evento, lo spettacolo comporta prevalentemente una partecipazione passiva, lo spettatore assiste al fenomeno, guarda l’evento così come gli è rappresentato […]».
Per questioni di sintesi, in base alla ricostruzione operata dall’Agenzia, quest’ultima ritiene che l’evento non sia qualificabile come “concerto strumentale”, agevolabile ai fini IVA, posto che la specifica esecuzione, sebbene si contraddistingua per tutti gli elementi citati nella risoluzione 257/E/2008, ossia si svolge in un luogo dedicato appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l’ascolto della musica da parte degli spettatori (ad es. teatri, sale concerto, auditorium, ecc.), con un programma prestabilito e con un pubblico che si trova in presenza nella sala e prende parte all’evento con il solo scopo dell’ascolto della musica, difetterebbe però dell’elemento che la circolare n. 165/E/2000 definisce essenziale per gli spettacoli concertistici, vale a dire l’esecuzione musicale dal vivo (e se lo dice la circolare del 2000!). Dunque, la risposta a interpello, sulla scorta dei documenti di prassi emanati sul tema (perché la prassi domina sempre e comunque!), conclude che nel caso di specie, seppur l’utilizzo della tecnologia ad alta definizione permetta di assistere all’esecuzione in realtà aumentata del compositore, la mancata presenza dal vivo del musicista, che dà corpo alla realizzazione sonora del brano, e l’utilizzo di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo sostitutivo all’esecutore, non consenta di qualificare l’evento come concerto strumentale, con conseguente inapplicabilità dell’aliquota Iva ridotta del 10 per cento.
Insomma, in poche parole, nonostante siano tutti vivi (organizzatori e partecipanti), tranne l’artista, l’evento non è dal “vivo”.
Si perdoni l’impertinenza, ma, francamente, pur volendo sorvolare sulla supremazia della prassi, rimanere ancorati a concetti e criteri di venti anni fa rivela l’incapacità, come sempre più spesso sostenuto, di adeguarsi al mondo che cambia. Un problema del legislatore e dell’interprete di parte pubblica, atteso che non pare proprio che l’impianto dispositivo relativo all’applicazione dell’aliquota agevolata sia ostativo a ricomprendere anche la (moderna) specifica fattispecie oggetto di istanza di interpello.