Se le sanzioni hanno natura penale, il processo non può prescindere dall’esame orale dei testimoni
di Alberto Calzolari
Con la sentenza resa lo scorso 21 gennaio nella Causa Dilek Genc v. Turchia, la Corte EDU ha ribadito l’orientamento consolidato in tema di necessità della prova testimoniale nei processi afferenti alla materia penale.
E’ noto che l’articolo 6 della CEDU assicura il diritto all’equo processo nelle materie civile e penale. In particolare, i paragrafi 2 e 3 di tale articolo fissano i diritti dell’accusato in sede penale, e la lettera d) del paragrafo 3 assicura la garanzia di “esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico”.
Come chiarito in innumerevoli occasioni dai giudici di Strasburgo, la prova testimoniale è tale solo se resa in forma orale, nel contraddittorio delle parti processuali e davanti al giudice chiamato a decidere la causa: oralità e immediatezza sono infatti requisiti imprescindibili del diritto alla prova testimoniale.
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