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Fisco

Se l’attività cessa, il rimborso IVA non può essere trattato come un diritto minore

di Pierdante Colapietra

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Blast
apr 30, 2026
∙ A pagamento

Nel sistema IVA il tempo non è mai solo tempo. Ogni volta che si discute se un credito possa essere fatto valere entro due anni oppure entro dieci, in realtà non si sta decidendo soltanto una questione di calendario processuale. Si sta decidendo che cosa sia davvero quel credito: un diritto sostanziale che accompagna la neutralità dell’imposta, oppure una pretesa minore che il sistema tollera solo entro limiti strettissimi.

È proprio questo il nodo che riemerge quando l’eccedenza IVA nasce dalla cessazione dell’attività. La CGT di primo grado di Milano, con sentenza 9 marzo 2026, n. 984, ha affermato che il diritto al rimborso dell’eccedenza risultante dalla cessazione dell’attività, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Dpr 633/1972, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale e non al termine biennale di cui all’articolo 21 del Dlgs. 546/1992, destinato a operare solo in via sussidiaria e residuale in mancanza di una disciplina specifica. La stessa massima richiama come conformi Cass. n. 23273 del 28 luglio 2024 e Cass. n. 10070 del 16 aprile 2025.

Ma il punto va ben oltre la scelta tra due termini. Se la legge IVA riconosce espressamente il diritto al rimborso dell’eccedenza in caso di cessazione effettiva dell’attività, quel diritto non può essere trattato come un rimedio minore, da esercitare in fretta prima che una regola residuale lo consumi. Il biennio previsto dall’articolo 21 del Dlgs. 546/1992 nasce come disciplina di chiusura, destinata a operare quando manchi una diversa cornice normativa. Trasformarlo nella regola ordinaria anche dove il rimborso trova già un suo fondamento specifico significa comprimere una posizione sostanziale attraverso una lettura processuale più restrittiva del necessario.

È qui che il discorso si collega direttamente alla neutralità dell’IVA. Quando l’attività è cessata, il credito maturato non rappresenta un’aspettativa eventuale né un vantaggio fiscale da guardare con sospetto. Rappresenta, piuttosto, l’effetto contabile e giuridico di un’imposta che, per sua natura, non dovrebbe restare definitivamente a carico del soggetto passivo oltre ciò che il sistema consente. Se anche in questa ipotesi il diritto al rimborso venisse sacrificato a un termine residuale breve, la neutralità smetterebbe di essere un principio ordinatore e diventerebbe una promessa condizionata alla rapidità della reazione formale del contribuente.

La decisione milanese è interessante proprio per questo. Non tanto perché sceglie tra prescrizione decennale e termine biennale, quanto perché costringe a chiarire quale idea di rimborso IVA il sistema intenda davvero accogliere. Da una parte c’è una lettura che considera il rimborso dell’eccedenza da cessazione attività come una posizione sostanziale piena, coerente con la struttura dell’imposta e con la disciplina speciale dell’articolo 30. Dall’altra c’è una lettura che tende a trattarlo come un residuo, come una pretesa da far valere in fretta prima che il decorso del tempo la svuoti. Le due impostazioni non sono neutre: dalla prima discende una tutela coerente con la natura dell’IVA; dalla seconda, invece, una restrizione che rischia di trasformare il tempo in un costo definitivo dell’imposta.

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