Agosto è alle porte, gli studi professionali si svuotano e nella posta certificata di un cliente compare, puntuale come un orologio svizzero, uno schema di atto. L’ufficio concede «di norma sessanta giorni» per far valere le proprie ragioni prima che l’accertamento prenda forma. Oppure c’è la possibilità di presentare istanza di adesione nei trenta giorni. La domanda che ogni collega si è posto almeno una volta è: quei sessanta giorni (così come i trenta per l’adesione) si fermano ad agosto, come i termini processuali, oppure corrono anche sotto l’ombrellone?
A Telefisco, il 6 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate rispose con una lettura generosa verso il contribuente, o forse verso il meritato riposo di tutti.
Tuttavia si tratta di una risposta che non convince del tutto. Vediamo innanzitutto cosa dicono le norme.
Il contesto è quello del contraddittorio preventivo dell’articolo 6-bis dello Statuto (L. 212/2000): fuori dagli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale — e salvo il fondato pericolo per la riscossione — ogni atto autonomamente impugnabile va preceduto, a pena di annullabilità, dalla comunicazione di uno schema di atto, con un termine non inferiore a sessanta giorni per le controdeduzioni o, su richiesta, per accedere al fascicolo ed estrarne copia (oppure, come si è detto, di trenta giorni per presentare istanza di adesione).



