Nell’ambito del sistema IVA degli scambi nella Unione Europea, lo scambio intracomunitario di beni si caratterizza per la presenza di due distinte operazioni: una cessione senza applicazione d’imposta nello Stato UE di provenienza della merce e un acquisto intracomunitario tassato nello Stato membro di destinazione della stessa.
Più esattamente, la cessione che dà luogo alla spedizione o al trasporto intracomunitario è esente da IVA (non imponibile nel sistema nazionale), con riconoscimento, tuttavia, del diritto alla detrazione dell’imposta pagata a monte nello Stato UE di partenza, mentre il corrispondente acquisto viene assoggettato ad imposta nello Stato membro di arrivo dei beni.
Tale sistema, risalente a 30 anni fa, è diventato tuttavia sempre più complesso e oneroso per le imprese.
Alla complessità intrinseca dello stesso, si aggiunge, inoltre, la vulnerabilità di detto sistema alle frodi, legata proprio all’esenzione IVA delle forniture intra-UE e alla maggior difficoltà, per le amministrazioni fiscali, di individuare le operazioni fraudolente negli scambi in cui sono coinvolti più di uno Stato membro.
La circolazione dei beni in esenzione da IVA espone infatti il sistema alla frode ed, in particolare, ad articolati meccanismi fraudolenti, le c.d. “frodi carosello”, le quali, pur manifestandosi attraverso molteplici forme, hanno generalmente tutte in comune la presenza della combinazione in capo allo stesso soggetto passivo di operazioni di acquisto per le quali non è previsto il materiale esborso dell’IVA (l’operazione intra-UE) e di operazioni attive nelle quali detto soggetto applica, invece, l’imposta al proprio cliente (le operazioni all’interno dello Stato membro).
Anche per tali motivi, nel piano d’azione del 2020 per una fiscalità equa e semplice a sostegno della ripresa, la Commissione europea ha annunciato il pacchetto legislativo “norme IVA per l’era digitale”, del quale fanno parte la direttiva 2025/516/UE e i regolamenti unionali 2025/517 e 2025/518.
Per quanto concerne, in particolare, le operazioni intracomunitarie, a partire dal 1° luglio 2030, sulla base di quanto previsto da detta direttiva, sarà operativo un sistema di comunicazione digitale per le operazioni intracomunitarie che fornirà dati per singola operazione più rapidi e di qualità superiore.
Nello specifico, i soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA dovranno presentare agli Stati membri informazioni su ciascuna cessione intracomunitaria di beni, su ciascuna prestazione di servizi imponibile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il fornitore e su ciascun acquisto intracomunitario di beni nonché su ciascun acquisto di servizi imponibile e per il quale il destinatario è debitore dell’IVA
Gli obblighi di comunicazione digitale per le operazioni intracomunitarie riguarderanno le stesse operazioni coperte attualmente dagli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (tale obbligo di comunicazione sarà pertanto eliminato), ma con informazioni più dettagliate e tempestive.
L’introduzione del descritto obbligo di comunicazione digitale certamente gioverà a tutta l’Unione europea e contribuirà alla sua competitività, diminuendo gli oneri amministrativi e i costi per le imprese.
Allo stesso tempo, inoltre, uno scambio di informazioni rapido ed efficiente costituirà sicuramente un elemento utile nella lotta contro le frodi ed altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari della UE.
Queste norme, tuttavia, rischiano di non essere sufficienti a garantire la neutralità dell’imposizione riguardo agli scambi fra Stati membri, a consentire lo sviluppo di un vero mercato unico europeo, che permetta a ciascuna impresa, soprattutto alle piccole e medie, di poter approfittare pienamente delle nuove opportunità offerte dal mercato comune UE, e a contrastare adeguatamente le frodi.
Relativamente a quest’ultimo aspetto, in particolare, si ritiene che le norme previste, applicandosi comunque all’interno del vigente regime transitorio degli scambi intracomunitari, abbiano essenzialmente natura dissuasiva e rischino, conseguentemente, di non risolvere il problema delle frodi.
Non è stato infatti ancora implementato il sistema dell’IVA definitivo per gli scambi transfrontalieri intraunionali fondato sul principio dell’imposizione nello Stato membro di destinazione e secondo le regole impositive di quest’ultimo, mediante l’utilizzo dello Sportello Unico IVA anche per le operazioni tra imprese, proposto dalla Commissione europea nell’ambito dei documenti 4.10.2017 COM (2017) 569 final e 25.5.2018 COM (2018) 329 final 2018/0164.
Tale sistema, in particolare, dovrebbe sostituire il regime transitorio attualmente in vigore, trattando le operazioni intracomunitarie allo stesso modo di quelle interne.
Nell’ambito di detto sistema, infatti, l’IVA sarebbe dovuta nello Stato membro di destinazione dei beni secondo l’aliquota di tale Stato membro, ma verrebbe addebitata e riscossa dal fornitore nel proprio Stato membro.
Ad oggi, tuttavia, nella Unione europea, manca una comune volontà politica che possa portare alla definitiva approvazione di tale proposta normativa.
Ciò, molto probabilmente, in ragione del fatto che, nell’ambito di un siffatto sistema, ciascun Stato membro, per riscuotere l’IVA relativa alla fornitura transfrontaliera, si troverebbe a dover dipendere da un altro Stato membro, quello di identificazione del fornitore, e non tutti gli Stati della Unione europea sono disposti ad accettare una soluzione di questo tipo.
In tale contesto, l’introduzione della “normativa IVA per l’era digitale” rischia di essere pertanto il risultato di un compromesso politico al ribasso, che, istituendo un sistema di fatturazione digitale intraunionale, allontana ancora di più l’applicazione dell’auspicato sistema definitivo.


