Nessuno pretende che il legislatore sia infallibile. In un sistema economico e normativo sempre più complesso, l’errore è quasi fisiologico. Una disposizione può rivelarsi poco efficace, produrre effetti inattesi o risultare scarsamente coordinata con il resto dell’ordinamento.
Fa tutto parte dell’attività legislativa.
Molto meno fisiologica è, invece, un’altra tendenza che sembra caratterizzare sempre più frequentemente la produzione normativa (fiscale) italiana: quella di non correggere l’errore, ma di rinviarne semplicemente gli effetti.
La vicenda del contributo di due euro sulle spedizioni extra-UE di valore non superiore a 150 euro costituisce, sotto questo profilo, un caso emblematico.
Con l’articolo 1, commi da 126 a 128, della legge n. 199 del 2025 è stato introdotto un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. La finalità era certamente condivisibile. L’esplosione del commercio elettronico ha determinato un aumento esponenziale delle piccole importazioni, con il conseguente incremento dell’attività richiesta alle autorità doganali.
Il problema, tuttavia, non era la finalità della norma, bensì il momento in cui essa è stata introdotta.
Una disposizione fiscale può anche essere condivisibile nel merito. Se però nasce quando il contesto normativo è già destinato a cambiare radicalmente, il rischio è che diventi obsoleta prima ancora di entrare in vigore.
Quando il legislatore italiano ha approvato il nuovo contributo, era già noto che l’Unione europea stava completando la riforma della disciplina doganale delle spedizioni di modico valore. La franchigia prevista per i beni di valore inferiore a 150 euro sarebbe stata soppressa e - dal 1° luglio 2026 - sostituita da un nuovo dazio unionale di tre euro per articolo, destinato a rappresentare il primo tassello di un sistema europeo di gestione delle piccole spedizioni.
L’Italia ha quindi costruito una disciplina nazionale ignorando, di fatto, un percorso europeo di riforma che era ormai chiaramente delineato. Le conseguenze erano, perciò, facilmente prevedibili.
Come hanno efficacemente evidenziato Marco Cramarossa ed Ettore Sbandi nei loro recenti interventi su Blast, il nuovo contributo italiano ha iniziato fin da subito a modificare le scelte logistiche degli operatori.
Era difficile immaginare un’applicazione più concreta del celebre adagio “fatta la legge, trovato l’inganno”.
In realtà, però, di inganno non vi è assolutamente nulla.
Gli operatori economici hanno semplicemente sfruttato ciò che il mercato unico europeo consente loro di fare: scegliere il punto di ingresso delle merci nell’Unione. Se importare direttamente in Italia comporta un costo aggiuntivo che non esiste negli altri Stati membri, è del tutto naturale effettuare lo sdoganamento in un altro Paese dell’Unione e trasferire successivamente la merce in Italia mediante una normale movimentazione intracomunitaria.
Il problema, quindi, non è stato il comportamento degli operatori. È stata la norma ad essere concepita come se il mercato fosse ancora nazionale.
Paradossalmente, una disposizione pensata per rafforzare il presidio delle importazioni rischia così di incentivare lo spostamento delle operazioni doganali verso altri Stati membri, con conseguente perdita di attività economica e logistica per il nostro Paese.
A questo punto il Governo avrebbe potuto seguire due strade: prendere atto che il nuovo quadro unionale rendeva ormai superfluo il contributo nazionale e procedere alla sua abrogazione, oppure rinviarne l’applicazione.
È stata scelta la seconda.
Con il decreto-legge n. 38/2026 l’efficacia del contributo è stata dapprima differita al 1° luglio 2026, in concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo dazio europeo di tre euro, introdotto per contrastare fenomeni di sottovalutazione delle merci, dumping commerciale e concorrenza sleale nel commercio elettronico extra-UE.
Era questo il momento nel quale il legislatore italiano avrebbe dovuto decidere se mantenere o meno il proprio contributo.
La risposta del legislatore è arrivata pochi giorni prima dell’entrata in vigore della misura.
Con il decreto-legge n. 107/2026 il contributo è stato nuovamente differito, questa volta al 1° ottobre 2026.



