Nel diritto tributario italiano esistono convinzioni che, col tempo, finiscono quasi per assumere il valore di norme, anche quando la norma, in realtà, non esiste.
È questo probabilmente il caso della presunta indeducibilità “naturale” delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Il punto di partenza dovrebbe essere semplice: il TUIR non contiene una disposizione generale che sancisca espressamente l’indeducibilità delle sanzioni amministrative. Eppure, da anni, prassi amministrativa e giurisprudenza tendono ad affermare esattamente il contrario, costruendo un principio che appare ormai dato per acquisito: “la sanzione, avendo natura afflittiva e punitiva, non potrebbe generare alcun vantaggio fiscale per il soggetto che l’ha subita”.
È una costruzione interpretativa consolidata. Ma è davvero coerente con il sistema?
La questione diventa particolarmente interessante se si prova a rileggere il tema partendo dal principio di inerenza.
Il vero interrogativo non dovrebbe essere se la sanzione sia “moralmente meritevole” di deduzione, ma se il costo sostenuto presenti o meno un collegamento funzionale con l’attività d’impresa.
Ed è proprio qui che emergono le principali contraddizioni sistematiche.
La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno progressivamente affermato che le sanzioni amministrative sarebbero indeducibili, in quanto conseguenza di un comportamento illecito del contribuente.
La stessa Agenzia delle Entrate, già nella circolare n. 98/E del 2000, aveva sostenuto che le sanzioni pecuniarie irrogate per violazione della libera concorrenza - proprio perché derivanti da una condotta illecita - non sono deducibili in quanto “oneri non inerenti all’attività d’impresa”.
Successivamente, la risoluzione n. 89/E del 2001 ha ribadito il medesimo orientamento, richiamando il carattere punitivo della sanzione.



