Sarei pronto a scommettere che in questo periodo molti di coloro che lavorano in uno studio professionale hanno dovuto affrontare un avviso bonario per il quadro RU. CIVIS. Integrativa. E compagnia cantante.
Non è una novità di questi mesi. Il quadro RU esiste da prima, ed è sempre stato lo spazio dichiarativo dove i crediti d’imposta agevolativi vanno tracciati nel tempo: il maturato nell’anno, gli utilizzi in compensazione tramite F24, il residuo da riportare agli anni successivi. Una funzione ordinatoria, in teoria lineare. Il problema è che i crediti d’imposta in Italia si moltiplicano come criceti. Ogni stagione normativa ne porta di nuovi, ognuno con il suo codice, le sue percentuali, i suoi presupposti. Il quadro RU nel tempo è diventato una mappa stradale di una città che continua a costruire nuove periferie senza aggiornare la cartografia. Compilarlo, spesso, è una rogna.
I bonus energia avevano accelerato tutto. In pochi mesi il legislatore è intervenuto più volte per fronteggiare l’impennata dei costi energetici: una stratificazione di agevolazioni, codici e casistiche che ha moltiplicato le occasioni di errore fino al punto in cui anche chi conosce il quadro bene può inciampare. Non per negligenza. Per saturazione.
Per capire cosa sta succedendo adesso bisogna però fare qualche passo indietro. Per anni, sbagliare nel quadro RU poteva avere conseguenze pesantissime. Alcune norme istitutive prevedevano espressamente l’indicazione in dichiarazione a pena di decadenza. Non come sanzione accessoria: come condizione di esistenza del beneficio. La Cassazione, su queste norme, era rigida: l’indicazione nel RU era atto negoziale, manifestazione di volontà di avvalersi del beneficio, non emendabile dopo la scadenza. Ometti, perdi. Le Commissioni tributarie andavano spesso in direzione opposta: se il credito era documentato e la legge istitutiva non prevedeva espressamente la decadenza, l’errore era vizio formale, sanabile con integrativa. Due orientamenti, due destini per lo stesso tipo di errore.



