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Fisco

Royalties, strutture di licenza infragruppo e beneficiario effettivo: la Cassazione riafferma la prevalenza della sostanza economica

di Roberto Plebani

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mar 31, 2026
∙ A pagamento

Con la sentenza n. 1647 del 25 gennaio scorso, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul treaty shopping e sulle conduit companies, consolidando un indirizzo giurisprudenziale ormai granitico: ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, la titolarità formale di un contratto di sublicenza non è condizione sufficiente. Occorre che il percipiente abbia la piena disponibilità economica dei flussi reddituali percepiti.

Il caso riguarda una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale a controllo statunitense, attiva nella produzione di chiusure per prodotti alimentari e bevande. La contribuente pagava royalties per lo sfruttamento di marchio e know-how alla consociata tedesca che fungeva da «quartier generale» europeo del gruppo, applicando la ritenuta nella misura del 5 per cento in forza dell’articolo 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania. A seguito di ispezione della Guardia di Finanza, emergeva tuttavia che la società tedesca era contrattualmente vincolata a ritrasferire integralmente i canoni ricevuti alla casa madre statunitense: il vero beneficiario finale era dunque quest’ultima, nei confronti della quale la Convenzione Italia-USA avrebbe imposto una ritenuta del 10 per cento. La differenza — 14.289,40 euro — è stata recuperata dall’Amministrazione finanziaria unitamente alle relative sanzioni.

Il nodo giuridico è noto: la clausola del beneficial owner, introdotta nel Modello OCSE a partire dal 1977 e recepita nei principali trattati bilaterali, mira a impedire che soggetti terzi si interpongano artificiosamente nel flusso reddituale per sfruttare l’aliquota più vantaggiosa prevista da una convenzione cui non avrebbero altrimenti diritto. La logica è quella della prevalenza della sostanza sulla forma: ciò che conta non è chi firma il contratto di sublicenza, ma chi incassa davvero il reddito senza obbligo di trasferirlo altrove.

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