Rottamazione-quater: giudizio estinto con il pagamento della prima o unica rata
di Maurizio Nadalutti
In sede di conversione del decreto fiscale 84/2025 è stata prevista una novità che potrebbe compromettere irrimediabilmente alcune scelte prese dai contribuenti in sede di adesione alla c.d. “rottamazione-quater” e successivamente nel corso del pagamento delle relative rate previste.
Con l’articolo 12-bis, viene infatti introdotta una norma di interpretazione autentica – che invero modifica in modo netto il significato della precedente previsione, che appariva onestamente sufficientemente chiara, non necessitando di interpretazioni autentiche – secondo la quale “ai soli fini dell’estinzione dei giudizi” l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata della rottamazione. In sostanza, il versamento della prima o unica rata comporta la contestuale estinzione dei giudizi eventualmente pendenti.
È stato poi previsto che l’estinzione del giudizio implica l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
Si tratta di un taglio netto rispetto all’originaria previsione che disciplina la rottamazione-quater inserita nell’articolo 1, comma 236, della L. 197/2022, a mente della quale “il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Dal chiaro tenore letterale della norma si evince che l’estinzione del giudizio si dovrebbe concretizzare solamente con il pagamento dell’intero debito – non solo della prima o unica rata – tenuto anche conto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 244, della L. 197/2022, nelle ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo pagamento (superiore a cinque giorni) delle somme dovute, “la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione”.
Ora il decreto fiscale 84/2025 cambia le carte in tavola, con effetti dirompenti in taluni casi.
Difatti, certi contribuenti hanno aderito alla rottamazione dei ruoli con l’intento di decidere strada facendo se perfezionare la sanatoria o invece riprendere il giudizio nel presupposto che sia stato sospeso, in linea con quanto consentiva il chiaro dettato normativo.
Detti contribuenti che, magari convinti da sopravvenute pronunce a proprio favore, hanno interrotto il pagamento della rottamazione per coltivare il giudizio, si trovano ora “spiazzati”.
Nella medesima situazione si trovano anche i contribuenti che, in difficoltà finanziarie, hanno deciso di non proseguire con il pagamento delle rate residue, confidando comunque nella possibilità di riassumere o proseguire il giudizio.
Tale facoltà ora viene meno. Per effetto dell’articolo 12-bis del Dl 84/2025, con il pagamento anche della sola prima rata il giudizio deve ritenersi estinto e contestualmente anche i benefici della sanatoria vengono persi: davvero mai come in questo caso “oltre il danno, la beffa”.
In tutto ciò, non ci si può esimere di evidenziare che il legislatore si è evidentemente scordato dei principi che per primo dovrebbe garantire a tutela del contribuente, come quelli del legittimo affidamento e della buona fede, considerando che, peraltro, anche l’Agenzia delle Entrate (nella circolare 2/2017), ha – correttamente – affermato che l’estinzione del giudizio relativo ai carichi inclusi nella rottamazione si realizza solo al momento del perfezionamento della sanatoria, circostanza che si verifica con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate.
Forse però, in questo caso, non tutte le colpe sono da addossare al legislatore. Infatti, l’intervento legislativo in esame discende da un non condivisibile contrasto giurisprudenziale che si è formato in seno alla Corte di Cassazione, tant’è che la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza 5830/2025. Parte della giurisprudenza di vertice (Cass. n. 24428/2024) ha infatti statuito che il perfezionamento della rottamazione, ai fini processuali, si concretizza già per effetto della trasmissione della relativa istanza, la quale contiene l’impegno alla rinuncia ai giudizi in corso.
Altra giurisprudenza (Cass n. 24933/2024) ha invece stabilito – più correttamente, in linea con il dettato normativo di cui all’articolo 1, comma 236, della L. 197/2022 – che il perfezionamento della sanatoria, anche ai fini processuali, si verifica con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate previste.
In questo quadro di incertezza, il legislatore ha scelto di “sposare” la tesi che meno convince. Ciò essenzialmente per rispettare gli obiettivi del PNRR in tema di riduzione dei tempi della giustizia.
Tale obiettivo non può però essere raggiunto a discapito dei contribuenti.
Insomma, un bel pasticcio…