Nuova chance per il riversamento dei crediti d’imposta. In particolare, l’articolo 19, comma 5, del Dl 25/2025 ha riaperto i termini per il riversamento all’erario, senza sanzioni ed interessi, del credito di imposta ricerca e sviluppo al tempo fruito non validamente. Gli imprenditori potranno aderirvi entro il 3 giugno 2025: il riversamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro tale data, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 3 giugno e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. La misura era stata annunciata lo scorso 24 gennaio dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso.
Lo strumento del riversamento spontaneo non obbliga le imprese che scelgono di utilizzarlo a riversare tutti i crediti R&S utilizzati: il contribuente ha infatti la possibilità di effettuare anche un riversamento parziale dei crediti su singoli progetti o annualità (ciò non vale in presenza di pvc consegnato entro il 22 ottobre 2021). Sia per il riversamento totale che parziale l’azienda dovrà motivare la scelta fatta; quattro sono le possibilità da indicare:
spese sostenute in relazione ad attività non ammissibili al credito d’imposta;
erronea applicazione del comma 1-bis dell’articolo 3 del Dl 145 del 2013;
spese relative ad attività ammissibili determinate in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
rideterminazione della media storica di riferimento.
A queste si aggiunge la parte descrittiva - la dichiarazione analitica - nella quale il contribuente è tenuto ad indicare in base a quali motivazioni ritiene che il credito goduto non fosse dovuto.
La riapertura della possibilità di riversare senza sanzioni ed interessi i crediti di imposta per la R&S è molto probabilmente la conseguenza dello scarso successo dell’iniziativa già promossa nel 2024 con chiusura dei termini al 31 ottobre scorso, che però non ha trovato reali consensi tra le imprese. Da sottolineare che il MIMIT avrebbe dovuto emanare, entro il 2 marzo, il decreto attuativo del contributo in conto capitale, commisurato in termini percentuali a quanto riversato, da riconoscere ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019. Per effetto della riapertura prevista dal Dl 25/2025, è lecito presumere che il decreto attuativo del contributo in conto capitale in argomento slitterà di conseguenza e che, quindi, ne potranno beneficiare anche coloro che aderiranno a questa seconda finestra per il riversamento del credito R&S.
Per i fruitori del credito R&S rimane invariata la possibilità di avvalersi della certificazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica prevista dal DPCM del 15 settembre 2023, la quale ha trovato piena applicazione con il Decreto direttoriale 4 luglio 2024 emesso dal MIMIT.
L’impresa, oggi, può quindi avvalersi di un doppio strumento per evitare contenziosi con l’Amministrazione Finanziaria: da una parte, il riversamento senza sanzioni ed interessi di quei crediti R&S che alla luce delle circolari dell’AdE non risultano corretti; dall’altra, certificare i progetti di R&S che rispettano quanto previsto dalle circolari della stessa prassi.
La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (e quindi non può essere contestata) in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica. Tale effetto non opera nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata; inoltre, in base a quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del DL n. 73/2022, essa non può essere richiesta allorché le violazioni legate alla fruizione del credito siano già state constatate mediante pvc.
Per le aziende che investono in ricerca e sviluppo e che in questi anni hanno navigato nell’incertezza interpretativa della norma da parte dell’Agenzia delle Entrate, lo strumento del riversamento, combinato con la possibilità di certificare i crediti “sani”, può rappresentare, al momento, un porto al quale ancorarsi per evitare spiacevoli incomprensioni con l’Amministrazione Finanziaria.