Rivalutazione delle cripto-attività: opportunità da valutare con attenzione
di Maurizio Nadalutti
Scade il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica) il termine per versare la prima o l’unica rata dell’imposta sostitutiva prevista per rivalutare le cripto-attività.
Va infatti rammentato che la legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 26 - 29 della L. 207/2024) ha riproposto la possibilità di affrancare il valore delle cripto-attività detenute ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate per effetto di rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione delle cripto-attività stesse, ovvero le fattispecie impositive disciplinate dalla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.
In particolare, i contribuenti interessati possono assumere, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore “normale” a tale data, (determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir), pagando su tale importo un’imposta sostitutiva nella misura del 18 per cento.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, in occasione della precedente analoga misura prevista dalla legge di Bilancio 2023, nella circolare n. 30/E del 27/10/2023 (§ 3.6) ha specificato che il valore della cripto-attività sul quale deve essere applicata l’imposta sostitutiva è quello che si può ricavare dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa. Nell’ipotesi in cui non sia possibile rilevare detto valore al 1° gennaio 2025 dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, si potrà fare riferimento ai valori indicati da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato di tali asset virtuali.
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