Ritenute postume e crediti "congelati": il labirinto delle integrative ultrannuali
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Con la Risposta n. 55/2026, l’Agenzia delle Entrate delinea il perimetro procedurale per il recupero di ritenute d’acconto non operate né certificate tempestivamente, offrendo una sintesi rigorosa tra principio di cassa e vincoli temporali del sistema dichiarativo.
La vicenda trae origine dalla riqualificazione, in sede di verifica, di taluni compensi erogati a titolo di “consulenza” in provvigioni da “procacciamento d’affari”, soggette alla ritenuta di cui all’articolo 25-bis del Dpr n. 600/1973. A seguito del rilievo, il sostituto d’imposta ha versato tardivamente le ritenute e rilasciato le relative Certificazioni Uniche (CU), generando in capo al percettore una evidente duplicazione d’imposta, avendo quest’ultimo già assolto la tassazione sui medesimi redditi in sede di dichiarazione ordinaria.
L’Amministrazione, dopo aver ribadito che la CU deve essere redatta per ciascuna annualità sulla base delle provvigioni effettivamente percepite dal sostituito – in coerenza con il principio di cassa che governa l’applicazione della ritenuta – conferma che il recupero delle somme deve avvenire mediante la presentazione delle dichiarazioni integrative relative ai periodi d’imposta interessati (2022 e 2023). Le ritenute certificate “postume” vengono così riportate a scomputo, con emersione del corrispondente maggior credito.


