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Fisco

Risoluzione 56: quando l’Agenzia torna sui suoi passi (o meglio, della Cassazione)

di Simona Baseggio e Barbara Marini

ott 13, 2025
∙ A pagamento
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Con la risoluzione n. 56 del 13 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate compie un significativo passo indietro rispetto all’interpretazione fornita con la circolare 26/E del 2011, allineandosi, con un considerevole ritardo, al più recente indirizzo giurisprudenziale. L’oggetto è la determinazione della sanzione prevista dall’articolo 69 del Testo Unico dell’imposta di registro, in caso di tardiva registrazione dei contratti di locazione di immobili di durata pluriennale.

Per oltre un decennio, l’Amministrazione ha sostenuto che la base imponibile per il calcolo della sanzione dovesse essere, sempre e comunque, l’intero corrispettivo pattuito per tutta la durata contrattuale, indipendentemente dalla scelta del contribuente di pagare l’imposta in forma annuale o in unica soluzione. Una tesi spesso foriera di esiti sproporzionati rispetto all’effettiva entità dell’inadempimento.

La Corte di cassazione, con una serie di pronunce culminate nella sentenza n. 1981 del 18 gennaio 2024, ha invece affermato un principio tanto lineare quanto ragionevole: la sanzione deve essere proporzionata alla violazione commessa. Se il contribuente ha optato per il pagamento annuale dell’imposta, il ritardo riguarda solo la prima annualità e, conseguentemente, solo su quest’ultima va calcolata la sanzione. Diversamente, si violerebbero i principi di causalità e proporzionalità tra illecito e sanzione, compromettendo la razionalità del sistema sanzionatorio.

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