La legge di Bilancio 2026 ha introdotto un’importante agevolazione per i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili: per gli anni 2026 e 2027 l’imposta sostitutiva viene ridotta all’1% e il limite massimo agevolabile passa da 3.000 a 5.000 euro. La novità ha però generato un dubbio interpretativo rilevante per aziende e consulenti: il nuovo limite di 5.000 euro si applica anche quando il lavoratore sceglie di convertire il premio in misure di welfare aziendale anziché riceverlo in denaro? La risposta arriva con la Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026.
L’Agenzia delle Entrate ricorda anzitutto che il sistema di tassazione agevolata dei premi di risultato è stato introdotto dalla legge n. 208/2015 e consente, al ricorrere dei requisiti previsti, l’applicazione di un’imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria. La stessa disciplina riconosce inoltre al lavoratore la possibilità di sostituire, in tutto o in parte, il premio monetario con beni e servizi di welfare disciplinati dall’articolo 51 del TUIR, beneficiando, entro i limiti previsti dalla norma, della totale esclusione dal reddito di lavoro dipendente.
Il problema nasce dal fatto che la legge di Bilancio 2026, nell’innalzare il tetto agevolabile a 5.000 euro e nel ridurre l’aliquota all’1%, interviene formalmente soltanto sul comma 182 della legge n. 208/2015, ossia sulla disposizione che disciplina direttamente la tassazione sostitutiva dei premi. Nulla viene invece detto espressamente sul successivo comma 184, che regola la possibilità di conversione del premio in welfare aziendale.


