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Fisco

Riserve in sospensione d’imposta: perché pagare il 13 per cento se basta il 10 per cento?

di Luciano Sorgato

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Blast
nov 26, 2025
∙ A pagamento

Nel dedalo delle disposizioni fiscali contenute nella bozza della manovra di bilancio 2026, la coesistenza degli articoli 14 e 16 mette in luce una singolare incongruenza nel trattamento delle riserve in sospensione d’imposta.

Da un lato, il nuovo affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta consente – per i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi presenti nei bilanci al 31 dicembre 2024 e ancora esistenti al 31 dicembre 2025 – di versare un’imposta sostitutiva pari al 10 per cento. Dall’altro, in caso di assegnazione di beni ai soci o trasformazione della società, le stesse riserve, se annullate, scontano un’imposta sostitutiva del 13 per cento. Due regimi che convivono senza alcun evidente coordinamento, e anzi si pongono in rapporto di concorrenza: il primo, legato a un’opzione libera e slegata da vincoli operativi; il secondo, applicato d’ufficio in ragione della scelta contabile sottesa all’operazione straordinaria.

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