C’è, nel pantheon confuso dell’imposta sulle successioni e donazioni, una divinità minore che in pochi venerano e in molti subiscono: il coacervo. Per addomesticarlo conviene affidarsi a un dio ben più antico, quel Giano bifronte che i romani ponevano a guardia delle porte e di ogni passaggio, scolpito con due volti opposti, l’uno rivolto al passato e l’altro al futuro.
Il coacervo e il Giano del Testo Unico: siede sulla soglia della franchigia e, prima di lasciar varcare la nuova liberalità, gira il capo all’indietro per contare tutte quelle che l’hanno preceduta. Non dimentica, non perdona la distrazione e soprattutto somma.
E come Giano aveva due volti, il coacervo ne ebbe, alla lettera, due: una testa donativa, che fissava lo sguardo sulle donazioni accumulate tra le stesse persone, e una testa successoria, che al momento dell’eredità si voltava a sommare anche le donazioni fatte in vita dal defunto.
La storia che segue è, in fondo, la cronaca di come una di quelle due teste sia stata mozzata — e di come l’altra, sopravvissuta, abbia finito per lavorare a vantaggio di chi sa interrogarla.
All’origine, Giano aveva una missione e con il suo sguardo retrospettivo sommava tutte le donazioni fatte dallo stesso donante allo stesso donatario e annunciava, glaciale, il totale su cui calcolare l’aliquota in sede successoria. Entrambi i suoi volti, donativo e successorio, vegliavano la medesima porta: quella della franchigia unica!!
A Roma, si sa, le porte del tempio di Giano si chiudevano in tempo di pace. Nel 2001 il legislatore chiuse, addirittura, le porte dell’imposta di successione e donazione, che fu temporaneamente abolita. Per un quinquennio, dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006, donare fu — fiscalmente — quasi gratis. Poi, nel 2006, le porte si riaprirono, ma su un tempio nuovo e la “guerra” riprese.
La Cassazione lo dice senza giri di parole: non la resurrezione del vecchio tributo, bensì un’imposta nuova di zecca. La conseguenza è tanto logica quanto preziosa, tant’è che le donazioni compiute nel quinquennio in cui il dio dormiva non entrano nel coacervo. Includerle, ha scritto la Suprema Corte, significherebbe recuperare a tassazione a posteriori, un atto che il legislatore aveva mostrato di ritenere indifferente e che il contribuente aveva compiuto sapendolo tale. Tradotto dal giuridichese: a Giano non è dato voltarsi verso un passato che, per espressa volontà di legge, non c’era.
Ma qui la satira si scrive da sé e mentre la Cassazione, pronuncia dopo pronuncia, mozzava il volto successorio (abrogato per incompatibilità) e ridimensionava quello donativo (sopravvive, ma solo a presidio della franchigia), l’Agenzia delle Entrate teneva lo sguardo cocciutamente fisso sulla propria circolare del 2008, continuando a sommare tutto il sommabile, quinquennio di sospensione compreso.
Servirà il 2023 — la circolare n. 29/E — perchè l’Amministrazione alzi bandiera bianca con un “revirement” tanto netto quanto tardivo, invitando perfino i propri uffici ad abbandonare le pretese non conformi. Poi, nel 2024, dopo la svolta giurisprudenziale della Suprema Corte, il legislatore della riforma (Dlgs 139/2024) incide la cosa nella pietra: abroga espressamente il coacervo successorio e riscrive l’articolo 57 con parole inequivocabili — il cumulo opera ai soli fini delle franchigie. Da quel momento Giano ha un volto solo: quello donativo. La testa successoria è caduta e con essa l’idea di far comunicare, almeno fiscalmente, donazione e successione.
Spogliato di ogni mitologia, il congegno è semplice. Quando doni a un beneficiario, il volto rivolto al passato conta tutte le donazioni anteriori fatte da te donante a lui donatario; quella somma si misura contro la franchigia spettante per il grado di parentela e sull’eventuale eccedenza si applica l’aliquota. Il coacervo non determina più l’aliquota: ti dice soltanto quanta soglia ti resta da varcare in esenzione.
E la soglia, ricordiamolo, in Italia è la vera protagonista: 1 milione di euro per coniuge e parenti in linea retta (genitori, figli, nonni, nipoti in linea retta), 100.000 euro per fratelli e sorelle, 1,5 milioni per i beneficiari con disabilita grave. Cifre che, nel confronto europeo, restano peraltro di insolita generosità, quasi paradisiaca se si pesano le rispettive aliquote del 4, 6 o massimo 8 per cento.
Ma Giano punisce un solo inganno, ossia credere di poter azzerare la franchigia diluendo le donazioni nel tempo verso la stessa persona. Il suo sguardo all’indietro non conosce orizzonte — niente scadenza, niente prescrizione, niente ricarica periodica, pertanto se 20 anni fa hai donato a tuo figlio 600.000 e oggi procedi con un’ulteriore donazione di 600.000, il dio somma, sfora il milione e presenta il conto!! La pazienza, qui, non è virtù fiscale è perseveranza.
Ma poiché ciascun volto sorveglia una sola porta — una sola coppia donante-donatario — le vie maestre restano spalancate e il buon consulente patrimoniale le deve percorrere tutte.
La franchigia è personale di ciascun donante verso ciascun donatario. Padre e madre, verso il medesimo figlio, dispongono ciascuno del proprio milione, due milioni in esenzione, perfettamente puliti. Aggiungi i nonni — anch’essi parenti in linea retta, anch’essi titolari di un milione a testa verso ciascun nipote — e il perimetro esente si dilata in modo del tutto fisiologico. Due genitori e quattro nonni significano sei porte distinte, sei franchigie da un milione verso ogni discendente. Giano non può nulla, ci sono soglie diverse, e ogni suo volto ne guarda una soltanto.
Quindi un milione per figlio, non un milione in tutto. Ogni nuovo beneficiario accende una franchigia autonoma, presidiata da una porta che non comunica con le altre.
E poi, c’è da sfruttare la doppia franchigia. Caduta la testa successoria, il volto-donazione e il volto-successione guardano ormai due porte separate, che non si parlano. Esempio da manuale: doni in vita a tua figlia un immobile da 1 milione (franchigia donativa: esaurita ma non sforata) e poi le lasci in eredità altri beni per 1 milione (franchigia successoria: intatta, perchè autonoma). Risultato: due milioni trasferiti, imposta zero.
Prima del 2024 il volto successorio avrebbe sommato il donatum al relictum e battuto cassa. Oggi tace, perché non esiste più.
Ma non finisce qui, perché nella cassetta degli attrezzi del consulente patrimoniale, è possibile utilizzare le liberalità indirette collegate. Infatti, il genitore che fornisce al figlio la provvista per l’acquisto della casa, in un atto soggetto a imposta proporzionale di registro o a IVA, ricade nell’articolo 1, comma 4-bis: non una mera esenzione, ma una vera e propria esclusione dal tributo. E ciò che è escluso alla radice — come ha affermato la Cassazione e la giurisprudenza di merito — non erode la franchigia: per Giano è come se quella liberalità non fosse mai transitata dalla porta.
Il coacervo, come il dio che lo ispira, non è né amico né nemico, è un guardiano di soglie. Volta il capo dove la legge gli comanda di volgerlo, e conta ciò che la legge gli concede di contare — né un grammo di più, né uno di meno. Per un quarto di secolo lo abbiamo visto strabico, poi monco di una testa, infine pacificato dalla riforma. Eppure restano aperte, come segnala la dottrina, le questioni delle donazioni anteriori al 25 ottobre 2001 che Giano mantiene ancora sotto controllo anche se teoricamente oggetto di un’imposta diversa rispetto a quella operante dal 2006.
Ed allora, visto che a Giano non si mente – neanche con un tentativo di elusione – gli si dà, semplicemente, poco da ricordare.


