Hanno destato notevole eco le quattro (si specifica: quattro) ordinanze della Corte di Cassazione della scorsa settimana con le quali è stata stabilita la configurabilità del concorso (ex articolo 9 del Dlgs 472/1997) del commercialista in relazione alle violazioni compiute da suoi clienti in conseguenza del fatto che il medesimo professionista risultava allo stesso tempo incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni e alla tenuta delle scritture contabili.
Sia dalla politica che da varie parti (parte della dottrina inclusa) si è levata una significativa levata di scudi avverso le conclusioni dei giudici di legittimità.
Partiamo da una premessa. Chi scrive ritiene che siano da imputare anche alla Corte di Cassazione, perlomeno con riguardo agli ultimi 10/20 anni, delle responsabilità per il degrado del diritto tributario italico, probabilmente derivanti (le responsabilità) dalla specificità della materia. Accertamenti nei confronti dei soci di società a ristretta base sociale (nella configurabilità, di fatto, di presunzione legale senza legge), “accertamenti bancari” (che, guardando le norme, non esistono proprio), abuso del diritto derivante direttamente dal principio di capacità contributiva (quando è questione di base sapere che quest’ultimo ha bisogno della fondamentale “mediazione” della legge) sono soltanto alcuni di una lunga lista di fraintendimenti che la Corte continua a praticare quasi quotidianamente.
Veniamo dunque alle quattro ordinanze della scorsa settimana (5635, 5636, 5638, 5639). Da tutte e quattro emerge che i clienti del professionista avevano compiuto le medesime violazioni: avevano fruito di crediti non spettanti, avevano dedotto spese non documentate per prestazioni occasionali e avevano dedotto spese per carburanti che invece andavano dedotte parzialmente. Si ripete: le violazioni dei vari clienti, stranamente, erano le medesime.
Siamo anche certamente consapevoli che nel caso di specie si è in presenza di un giudizio di legittimità e non di merito, ma è indubbio che molte volte la nomofilachia tributaria risulta in qualche modo influenzata dai “fatti”. Nello specifico: il commercialista teneva la contabilità, tutti i suoi clienti (o perlomeno quelli che sono stati sottoposti ad accertamento) avevano commesso le medesime violazioni, e per tutti figurava che le dichiarazioni fiscali risultavano “compilate dal cliente”. In pratica, con riferimento ad uno dei clienti del commercialista: il professionista teneva la contabilità di un’impresa di pulizie (ditta individuale), però poi la dichiarazione veniva predisposta dall’imprenditore (?), e il commercialista la trasmetteva soltanto.
Ribadiamo, siamo di fronte ad un giudizio di legittimità: ma è credibile?
Ecco perché ci sembrano davvero fuori luogo molte delle critiche avverso le quattro ordinanze. Il concorso del professionista non emerge per il solo fatto di avere trasmesso le dichiarazioni predisposte da altri (che, comunque, nel caso di specie appare inverosimile), ma – precisa il principio di diritto – per avere trasmesso le dichiarazioni predisposte da altri e per risultare, allo stesso tempo, incaricato alla tenuta alle scritture contabili.
Diciamo che, nell’operatività “reale”, chi tiene le scritture contabili poi provvede anche a trasmettere le dichiarazioni a meno che, proprio per evitare responsabilità sanzionatorie, non celi di essere colui che redige le dichiarazioni stesse.
Due quindi le considerazioni finali. La prima è che, rispetto al sensazionalismo che si è registrato, sarebbero stati più costruttivi dei ragionamenti a proposito della prova del concorso del professionista e, magari, de iure condendo, se un professionista in generale può essere sanzionato con le medesime penalità dell’imprenditore anche quando dalla violazione non ne ha tratto alcun vantaggio. Senza contare, nel caso specifico, il problema della latitudine della diligenza ex articolo 1176, comma 2, c.c., che emerge dal principio di diritto delle ordinanze.
La seconda è che la lettura dei dettagli processuali avrebbe probabilmente attenuato tutto questo sensazionalismo. È vero che quest’ultimo risulta spesso funzionale al facile populismo, ma non andrebbe dimenticato che l’autorevolezza non sempre (per fortuna) coincide con il numero dei “mi piace” o dei follower.
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Foto di Pheladi Shai da Pixabay


