Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia

Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia

Fisco

Rimborso IVA, istanza illeggibile e giudicato interno: l’effettività del diritto UE e il superamento del formalismo nazionale

di Andrea Gaeta

Avatar di Blast
Blast
mar 18, 2026
∙ A pagamento

Con la sentenza del 12 marzo 2026, resa nella causa C-527/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito un principio assai rilevante nella prospettiva del dialogo tra ordinamenti, stabilendo che il diritto dell’Unione, e segnatamente i principi di neutralità dell’IVA, proporzionalità e buona amministrazione, osta a una normativa nazionale, come interpretata da una decisione giurisdizionale definitiva, che privi un soggetto passivo del diritto al rimborso IVA e del connesso accesso alla giustizia a causa di un mero malfunzionamento tecnico, non imputabile, nella trasmissione della relativa istanza. La Corte ha chiarito che l’esigenza di effettività del diritto unionale impone di superare l’intangibilità del giudicato nazionale quando esso perpetui un’interpretazione contraria al diritto UE, specialmente se formatosi su profili meramente procedurali anziché sul merito del diritto controverso.

La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso dell’IVA assolta in Italia, presentata da una società francese per l’anno 2015. A causa di un disguido tecnico non imputabile al contribuente, il file telematico era pervenuto all’Amministrazione finanziaria italiana (il Centro Operativo di Pescara) in un formato illeggibile.

Di fronte all’inerzia dell’ufficio, la società aveva adito la giustizia tributaria, ottenendo in primo grado il riconoscimento del diritto e il conseguente rimborso. Tuttavia, la decisione era stata riformata in appello, con una pronuncia che considerava l’istanza amministrativa tamquam non esset, e dunque inidonea a generare un silenzio-rifiuto impugnabile. L’esito sfavorevole al contribuente è divenuto poi (soltanto apparentemente) definitivo con la sentenza n. 11409/2023 della Corte di cassazione, la quale, rigettando il ricorso della società, ha enunciato il principio secondo cui un’istanza non visibile dall’Amministrazione per problemi tecnici non può fondare l’accesso al giudice, in quanto l’ufficio non è posto in condizione di provvedere.

Forte di tale giudicato, l’Amministrazione ha emesso una cartella di pagamento per recuperare le somme precedentemente rimborsate. L’impugnazione di tale atto da parte della Società ha indotto la Corte di Giustizia Tributaria di Pescara a sollevare una questione pregiudiziale, essendo tale assetto di dubbia compatibilità con il diritto dell’Unione.

La causa è giunta, così, all’attenzione dei Giudici di Lussemburgo, che hanno censurato l’eccessivo formalismo che permea l’Amministrazione e la giurisprudenza nazionale di vertice. Richiamando i principi di buona amministrazione (che ha un proprio equivalente nell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente), neutralità e proporzionalità, la Corte afferma che l’autorità fiscale, a fronte di un’istanza illeggibile, avrebbe dovuto informare il soggetto passivo dell’anomalia, consentendogli di porvi rimedio, anziché trincerarsi dietro un’inerzia che si traduce in una sostanziale diniego di giustizia.

Negare il diritto fondamentale al rimborso IVA, corollario del principio di neutralità, a causa di un errore tecnico estraneo alla sfera di controllo del contribuente, costituisce insomma una misura sproporzionata che sacrifica la sostanza del diritto in nome di un formalismo ingiustificato. Appare lodevole, in questo contesto, la sensibilità del giudice a quo, che ha saputo cogliere l’insanabile frizione tra la prassi nazionale, avallata dalla Cassazione, e i principi cardine del sistema IVA unionale.

Un tema particolarmente interessante trattato dalla pronuncia è quello della disapplicazione del giudicato. La Corte, ai paragrafi 68 e ss., affronta direttamente la questione dell’apparente ostacolo posto dagli articoli 2909 c.c. e 324 C.p.c., che secondo il diritto interno avrebbero dovuto precludere ogni ulteriore esame della questione, già definita dalla Cassazione con il definitivo rigetto della pretesa della Società.

Sul punto, la Corte afferma che l’applicazione di tali norme interne non può avere la conseguenza di «perpetuare un’interpretazione erronea del diritto dell’Unione, senza che sia possibile correggerla». A tal fine, la Corte valorizza un elemento decisivo, ossia che il primo giudizio, conclusosi con la pronuncia della Cassazione, non ha mai statuito sul merito del diritto al rimborso, ma si è arrestato a un profilo meramente formale e processuale, ovvero la ricevibilità del ricorso avverso il silenzio. La controversia attuale, ha un oggetto distinto, ossia la legittimità dell’atto di recupero, ed è proprio tale aspetto a rendere l’ostacolo del giudicato contrario al principio di effettività, in quanto impedirebbe al giudice nazionale di applicare correttamente il diritto dell’Unione in una nuova e diversa controversia.

Avatar di User

Continua a leggere questo Post gratuitamente, offerto da Blast.

Oppure acquista un abbonamento a pagamento.
© 2026 Maggioli · Privacy ∙ Condizioni ∙ Notifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura