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Fisco

Riforma fiscale, correttivi a largo raggio su redditi, IVA e affrancamento black list

di Simona Baseggio e Barbara Marini

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giu 10, 2026
∙ A pagamento

Il nuovo decreto correttivo della riforma fiscale esaminato oggi in via preliminare dal Consiglio dei ministri, interviene su un fronte molto ampio: redditi di lavoro dipendente e autonomo, reddito d’impresa, fiscalità internazionale, IVA, successioni, riscossione, fatturazione elettronica e accise. Non è un provvedimento costruito attorno a una sola misura, ma un decreto di manutenzione normativa, chiamato a coordinare testi già approvati, correggere rinvii, chiudere dubbi interpretativi e introdurre alcune modifiche di immediato rilievo operativo. Rispetto alle bozze circolate nei giorni precedenti, il testo presenta alcune novità di rilievo, segnalate di seguito.

Sul fronte del lavoro autonomo, il decreto chiarisce il trattamento dei crediti d’imposta acquistati, ma proprio su questo punto la versione esaminata nel CdM di oggi si discosta in modo significativo dalle bozze precedenti. Nelle prime stesure i differenziali derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti fiscali diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli collegati ai bonus edilizi, erano qualificati come redditi diversi (con inserimento nell’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies, del TUIR). Il nuovo testo abbandona questa impostazione: i differenziali positivi “costituiscono reddito” ai sensi di un nuovo comma 3-quater dell’articolo 54 e sono assoggettati a un’imposta sostitutiva con la stessa aliquota prevista per i redditi di natura finanziaria, ossia il 26 per cento (nuovo comma 3-quinquies dell’articolo 54), da versare nei termini e nei modi previsti per le imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Resta fermo il diverso trattamento del credito ricevuto come corrispettivo di una prestazione professionale, che concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo nella misura in cui viene utilizzato in compensazione. La decorrenza riguarda i crediti acquistati dall’entrata in vigore del decreto, con facoltà per i professionisti di applicare le nuove regole già ai crediti acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, se necessario mediante dichiarazione integrativa e senza diritto al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

Per le imprese, il pacchetto più tecnico riguarda il rapporto tra valori contabili e fiscali. Le modifiche toccano, tra l’altro, valutazione dei titoli, pagamenti basati su azioni, marchi, avviamento e attività immateriali. Viene inoltre confermato il riallineamento straordinario, ora collocato in un articolo autonomo, delle divergenze tra valori contabili e fiscali originate dal cambiamento dei principi contabili (fattispecie di cui all’articolo 10 del Dlgs. 192/2024) realizzatesi in periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2024 e ancora esistenti, riallineabili secondo le modalità dell’articolo 11, comma 1, del medesimo decreto.

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