Lo schema di disegno di legge sulla “Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche“ approvato nel CdM di ieri riprende in larga parte l’articolato del Tavolo tecnico coordinato dal Presidente della VI sez. penale presso la Corte di Cassazione, il dottor Giorgio Fidelbo. Non è un decreto legislativo: è una legge in due tempi. Una parte modifica subito il Dlgs 231/2001; il Capo IV delega il Governo a riscrivere entro otto mesi sanzioni e catalogo dei reati presupposto, con l’indicazione di limitarlo ai reati “più attinenti alla criminalità d’impresa“.
Sparisce l’articolo 6: la colpa di organizzazione diventa elemento costitutivo
Oggi la 231 conosce due regimi. Per i reati degli apicali è l’ente a dover provare l’esimente: modello idoneo, organismo di vigilanza che ha operato, elusione fraudolenta. Per i sottoposti basta l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
Lo schema abroga l’articolo 6 e inserisce nell’articolo 5 un comma 3 con un criterio unico: l’ente risponde se la commissione del reato “è stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione del modello”. La colpa di organizzazione cessa di essere un’esimente da dimostrare e diventa elemento della fattispecie, che l’accusa deve provare.
C’è però un contrappeso poco appariscente: se la responsabilità è esclusa per carenza di colpa di organizzazione, “è comunque disposta la confisca del profitto”, anche per equivalente. L’ente evita la sanzione, non l’ablazione.
Per i reati colposi il nuovo comma 1-bis dell’articolo 5 recepisce l’impostazione delle Sezioni Unite ThyssenKrupp: interesse o vantaggio sussistono quando dall’inosservanza deriva, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento di produzione. Le parole “in misura apprezzabile” introducono una soglia che oggi non c’è, ed è lì che si giocherà buona parte delle difese.


