La riforma del D.Lgs. 231/2001 non è un semplice tagliando normativo. È il tentativo, atteso da quasi venticinque anni, di riportare ordine in una disciplina nata moderna, cresciuta per accumulo e spesso giudicata con il senno di poi. Il progetto del Tavolo tecnico del Ministero della Giustizia, coordinato da Giorgio Fidelbo, conferma l’impianto del 2001 ma ne corregge alcune torsioni applicative: colpa di organizzazione al centro, più garanzie processuali, valorizzazione delle best practice, misure proporzionate per le PMI e nuova premialità per l’ente che si riorganizza davvero.
La colpa di organizzazione torna al centro
Il punto più rilevante è anche il più culturale: l’impresa non deve rispondere perché “è accaduto un reato”, ma perché quel reato è stato determinato o agevolato da una carenza organizzativa. È il superamento del vecchio riflesso automatico: reato commesso, modello inadeguato. La Cassazione, con il filone Impregilo, aveva già aperto questa strada; la riforma prova ora a darle forma legislativa. Ne deriva un effetto decisivo: la proposta chiarisce che l’accusa dovrà dimostrare la sussistenza della colpa di organizzazione e il relativo nesso con il reato presupposto, mentre l’ente potrà difendersi senza essere gravato da una prova liberatoria di fatto quasi impossibile da fornire.
Assonime condivide questo approccio, ma richiama l’attenzione su un rischio concreto: che il giudice torni a valutare il modello organizzativo nel suo complesso, anziché concentrarsi sulla specifica cautela che avrebbe dovuto prevenire il reato. Sarebbe un arretramento rispetto alla logica di una responsabilità realmente fondata sulla colpa di organizzazione.



