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Fisco

Riduzione dei termini di accertamento: la risposta n. 77/2026 fissa i “paletti”

di Giacomo Monti

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mar 12, 2026
∙ A pagamento

La risposta ad interpello n. 77 del 2026 affronta una questione che, sotto il profilo strettamente interpretativo, presenta una soluzione sostanzialmente lineare: l’effettuazione di qualunque pagamento in contanti per importi superiori a euro 500 è idonea a precludere l’accesso alla riduzione (di due anni) dei termini di accertamento prevista dall’articolo 3 del Dlgs. 127/2015.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate muoveva dall’assunto secondo cui l’acquisto di valori bollati “sopra soglia” - in quanto operazione priva di rilevanza ai fini IVA - non dovrebbe rientrare nel perimetro applicativo della disposizione.

L’Amministrazione, tuttavia, respinge tale impostazione, affermando che il riferimento normativo alle “operazioni” di importo superiore a 500 euro deve intendersi riferito alla totalità delle attività poste in essere dal soggetto passivo nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. In questa prospettiva, anche l’acquisto di valori bollati costituisce un’operazione rilevante ai fini della verifica del requisito della tracciabilità dei pagamenti.

La conclusione cui giunge la risposta appare certamente corretta. La disposizione contenuta nell’articolo 3 del Dlgs. 127/2015 collega espressamente il beneficio alla tracciabilità dei pagamenti relativi ad operazioni di importo superiore alla soglia individuata dal legislatore.

Una lettura che circoscriva tale requisito alle sole operazioni rilevanti ai fini IVA rischierebbe di introdurre una distinzione non desumibile dal dato normativo e, in ultima analisi, di ridurre l’efficacia del presidio sostanziale che la norma intende assicurare.

L’aspetto maggiormente significativo della risposta non risiede, tuttavia, nella soluzione del quesito prospettato, quanto piuttosto nel contesto argomentativo nel quale essa si inserisce.

L’Agenzia coglie infatti l’occasione per ribadire, in modo sistematico, i presupposti applicativi del regime premiale, richiamando i tre requisiti che, secondo l’impostazione dell’Amministrazione, devono concorrere cumulativamente:

a) documentazione delle operazioni attive mediante fatturazione elettronica via SdI ovvero memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;

b) tracciabilità dei pagamenti ricevuti e di quelli effettuati oltre la soglia;

c) indicazione nella dichiarazione dei redditi della sussistenza dei presupposti per la riduzione dei termini.

Il richiamo a tali condizioni non appare meramente ricognitivo.

La risposta conferma, infatti, un orientamento già espresso in precedenti documenti di prassi, secondo cui la tracciabilità dei pagamenti, pur costituendo requisito necessario, non è di per sé sufficiente a consentire l’accesso al beneficio, dovendo il contribuente assicurare anche la documentazione elettronica di tutte le operazioni attive poste in essere.

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