Ricognizione di debito e imposta di registro: i 200 euro delle Sezioni Unite diventano prassi amministrativa
di Daniele Muritano
La risposta a interpello 52/2026 riguarda un atto unilaterale di riconoscimento di debito redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, con indicazione del rapporto sottostante (anticipazione per acquisto immobiliare) e piano rateale di restituzione. Il contribuente chiede se l’atto sia soggetto a registrazione in termine fisso con imposta proporzionale, oppure rientri nel regime del “caso d’uso” ex articolo 6 TUR con imposta fissa.
L’Agenzia risponde aderendo all’orientamento di Cass., S.U., 16 marzo 2023, n. 7682 (confermato da Cass. 34869/2023, 16208/2024 e 16254/2024): la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito, avente carattere ricognitivo di una situazione debitoria certa, ricade nell’articolo 4 della Tariffa, Parte II, TUR — imposta fissa di euro 200, da versarsi solo in caso d’uso. La Risposta precisa inoltre, con rilevanza operativa diretta, che la medesima misura fissa si applica anche in caso di registrazione volontaria, in forza del combinato disposto degli articoli 1 e 8 TUR con l’articolo 4, Tariffa Parte II.
Il nucleo argomentativo della risposta — mutuato dalle S.U. — è la qualificazione della ricognizione come dichiarazione di scienza: essa non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma si limita a confermare un preesistente rapporto fondamentale, producendo il solo effetto dell’inversione dell’onere della prova. Da qui la conseguenza tributaria: un atto privo di effetti reali o obbligatori “nuovi” non integra una prestazione a contenuto patrimoniale ai fini del TUR, e dunque non rientra né nell’articolo 3 né nell’articolo 9 della Tariffa Parte I.



