Ricambi, design e concorrenza: dove finisce la riparazione lecita e dove inizia la contraffazione
di Valerio Lunati
Nel diritto della proprietà industriale, pochi temi sono delicati quanto quello dei ricambi visibili. Da un lato c’è il diritto del titolare di un design registrato a proteggere la forma dei propri prodotti; dall’altro, c’è l’interesse del mercato e dei consumatori a poter accedere a componenti sostitutivi senza subire monopoli di fatto sull’aftermarket.
Il punto di equilibrio è affidato alla cosiddetta repair clause, la clausola di riparazione. Non è una norma marginale: per molte imprese dei settori automotive, elettrodomestico, arredamento e consumer goods, può incidere direttamente sul valore economico del mercato dei ricambi e sulle strategie di enforcement.
Che cos’è la “repair clause”
La logica della clausola è semplice: il design registrato non può essere utilizzato per bloccare sempre e comunque la produzione di pezzi di ricambio da parte di terzi. In determinate condizioni, infatti, la riproduzione di una componente è ammessa.
La disciplina europea si trova nell’articolo 110 del Regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli UE, mentre l’ordinamento italiano prevede una norma corrispondente nell’articolo 241 del Codice della Proprietà Industriale. La riforma europea più recente ha confermato questo impianto, ribadendo che la deroga riguarda le parti “must match”, cioè quelle la cui forma dipende dall’esigenza di restituire al prodotto complesso il suo aspetto originario.
I tre requisiti da verificare
Perché la clausola operi davvero, non basta che si tratti genericamente di un ricambio. Occorrono presupposti precisi.
Il primo è che la componente faccia parte di un prodotto complesso, cioè di un bene costituito da più elementi sostituibili. Il caso classico è quello dell’automobile, ma il ragionamento può estendersi anche ad altri beni tecnici composti da più parti.
Il secondo è la finalità di riparazione: il pezzo deve servire a rimettere in efficienza il prodotto o a consentirne il ripristino dopo un danno o un deterioramento. Non basta quindi invocare in astratto il mercato dei ricambi.
Il terzo requisito è il cosiddetto ripristino dell’aspetto originario. La deroga riguarda infatti soltanto i componenti la cui forma è necessaria per far tornare il bene all’estetica iniziale. È il cuore del concetto di must match: se il pezzo cambia la fisionomia del prodotto invece di ripristinarla, la protezione del design può tornare pienamente operativa.
Il caso Acacia contro Audi e Porsche
La giurisprudenza più importante sul tema è quella della Corte di Giustizia dell’Unione europea nei casi riuniti Acacia c. Audi e Acacia c. Porsche, decisi il 20 dicembre 2017. La controversia riguardava la produzione e commercializzazione di cerchioni replica identici ai modelli originali registrati dalle case automobilistiche.
Audi e Porsche sostenevano che quei cerchi non fossero semplici pezzi destinati alla riparazione, ma anche elementi estetici suscettibili di scelta autonoma da parte del consumatore, anche per finalità di personalizzazione del veicolo. Acacia, invece, invocava la clausola di riparazione, sostenendo che i cerchi costituissero componenti di un prodotto complesso e che la loro sostituzione potesse essere diretta a ripristinare l’aspetto originario dell’auto.



