Riammissione alla rottamazione-quater: sospensioni, compensazioni e vantaggi operativi per i contribuenti decaduti
di Roberto Bianchi
Con il recente articolo 3-bis del DL 202/2024, convertito nella L 15/2025, il legislatore ha introdotto la possibilità di rientrare nella c.d. Rottamazione-quater per i soggetti decaduti al 31 dicembre 2024. L’accesso alla riammissione comporta effetti immediati e vantaggi concreti, dalla sospensione delle azioni esecutive al superamento di alcuni blocchi amministrativi.
Vediamo di svolgere una panoramica della previsione, facendo qualche riflessione.
Soggetti ammessi e limiti dell’adesione
La riammissione è limitata ai contribuenti che avevano già presentato la domanda entro la scadenza prevista dalla L 197/2022, ma non hanno completato i versamenti nei termini.
Sono invece esclusi dalla possibilità di adesione i carichi non indicati nella richiesta originaria, anche se astrattamente rientranti tra quelli definibili, trattandosi non di una nuova sanatoria, ma di un mero reintegro nella precedente.
Tempistiche e modalità operative
La domanda va trasmessa telematicamente tramite l’apposito servizio disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2025.
Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia comunicherà l’importo aggiornato, tenendo conto anche di eventuali somme corrisposte dopo la decadenza, ad esempio a fronte di rateizzazioni intervenute nel frattempo.
Il versamento potrà avvenire:
· in un’unica soluzione o con il pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2025;
· con successivo piano di rateizzazione: 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre per le annualità 2026 e 2027.
Effetti immediati della domanda
La semplice trasmissione della domanda di riammissione comporta effetti tutelanti e sospensivi, anche prima della comunicazione dell’importo dovuto da parte dell’ufficio:
· sospensione delle procedure esecutive: non possono essere avviate nuove azioni esecutive e si bloccano quelle in corso (salvo incanto già concluso con esito positivo o casi irreversibili come l’assegnazione delle somme già avvenuta);
· impossibilità di iscrivere nuovi fermi o ipoteche, pur restando validi quelli già adottati;
· sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per i carichi oggetto di definizione.
Tuttavia, è importante precisare che la presentazione della domanda non interrompe la prescrizione nel senso civilistico, bensì la sospende, come stabilito dalla stessa norma, per tutto il periodo compreso tra la domanda e l’eventuale ulteriore decadenza.
Benefici fiscali e amministrativi connessi
Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, aggiornate all’11 marzo 2025, confermano una serie di vantaggi accessori derivanti dalla presentazione della domanda:
· il contribuente può ottenere rimborsi fiscali senza attivazione automatica della compensazione ex articolo 28-ter del Dpr 602/1973;
· non si applica il blocco dei pagamenti da parte della P.A. ai sensi dell’articolo 48-bis Dpr 602/1973, consentendo così l’incasso di crediti verso enti pubblici;
· il DURC è rilasciabile in applicazione dell’articolo 54 del DL 50/2017;
· non opera il divieto di compensazione dei crediti fiscali con ruoli scaduti previsto dall’articolo 31 del DL 78/2010, come chiarito nella risposta ad interpello n. 54 del 28 febbraio 2024. Tale esonero si estende anche al recente divieto introdotto dall’articolo 37, comma 49-quinquies del DL 223/2006.
Sospensione delle dilazioni in essere e pignoramenti
La domanda di riammissione comporta anche la sospensione del pagamento delle rate da dilazione dei ruoli (ex articolo 19 del Dpr 602/73), fino al termine di pagamento delle somme o della prima rata (31 luglio 2025).
In conseguenza del pagamento, entro il 31 luglio p.v., delle somme o della prima rata, si realizza “l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo” (articolo 1 comma 243 lett. b) della L 197/2022).
In caso di pignoramento presso terzi, attivato mediante la speciale procedura disposta dall’articolo 72-bis DPR 602/1973, l’effetto sospensivo opera a partire dalla presentazione della domanda stessa.
Risulta essere, pertanto, fondamentale che il contribuente:
· comunichi tempestivamente l’avvenuta presentazione della domanda di riammissione alla banca (in modo che le somme non vengano immediatamente assegnate compatibilmente con le tempistiche dettate dal menzionato articolo 72-bis);
· solleciti l’Agenzia delle Entrate-Riscossione affinché ne dia formale notizia all’istituto di credito.
Con il pagamento della prima rata entro il termine previsto dal legislatore, compete lo “svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell’istante” (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 128/2020).
Considerazioni conclusive
La riammissione alla rottamazione-quater rappresenta una misura di buon senso e un’opportunità concreta per molti contribuenti che, pur avendo aderito alla sanatoria, sono incappati in difficoltà nel regolare pagamento delle rate.
La previsione di effetti sospensivi già dalla domanda – e non subordinati al pagamento – rappresenta un significativo alleggerimento della pressione esecutiva, specialmente in presenza di pignoramenti o fermi amministrativi.
Dal punto di vista degli studi professionali, si tratta di un’occasione per proattivamente assistere i propri clienti, anche con attività di monitoraggio sulle rateizzazioni pregresse e sulle eventuali criticità DURC o rimborsi bloccati.
Il consiglio è di intervenire per tempo, in modo da evitare che scadenze come quella del 30 aprile passino inosservate e precludano il diritto al rientro.
Questa finestra normativa, per quanto ristretta, può contribuire a riposizionare correttamente molti contribuenti in una posizione di “regolarità”, anche ai fini di future assegnazioni di appalti, concessioni o finanziamenti agevolati.
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Foto di Alexander Lesnitsky da Pixabay