Riaddebito con rebus delle spese di trasferta sostenute dal lavoratore autonomo
di Giacomo Monti
La totale assenza di coordinamento nelle modifiche normative che, nel corso dello scorso mese di dicembre, si sono susseguite in materia di trattamento fiscale delle spese di trasferta riaddebitate dal lavoratore autonomo al committente nell’esecuzione dell’incarico professionale, sta creando seri problemi interpretativi.
Il 16 dicembre 2024, è stato pubblicato in GU il Dlgs. 192/2024 - emanato in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale n. 111/2023 - il cui art. 5 ha integralmente riformulato, già con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, l’art. 54 del TUIR - disciplinante ora solo le regole di imponibilità dei rimborsi spese - e ha contemporaneamente introdotto nuovi articoli, tra cui anche l’art. 54-ter - disciplinante invece le regole di deducibilità delle spese richieste a rimborso.
Nel testo normativo vigente prima della modifica introdotta dal D.lgs. 192/2024, il quinto comma dell’art. 54 del TUIR prevedeva l’integrale deducibilità delle spese di alberghi e ristoranti, sostenute dal lavoratore autonomo nell'esecuzione del proprio incarico professionale e analiticamente addebitate al committente. Al di fuori di tale caso specifico, dette spese erano - e continuano ad esserlo tutt’ora (ai sensi del nuovo art. 54-septies) - deducibili parzialmente, nella misura del 75 per cento e nei limiti del 2 per cento dei compensi percepiti. Allo stesso tempo, nessuna limitazione, in termini di deducibilità, scontavano le spese di viaggio e trasporto inerenti all’attività professionale.
Di fatto, dunque, nel sistema previgente, che per disposizione transitoria - fissata dall’art. 6 del Dlgs 192/2024 - trova comunque applicazione fino al 31 dicembre 2024, sui riaddebiti delle spese di alberghi, ristoranti e viaggi, il professionista, in funzione della piena deducibilità delle spese stesse, non è soggetto ad alcuna imposizione, ai fini IRPEF, sui rimborsi percepiti.
A decorrere, invece, dal periodo di imposta 2025, il combinato disposto del rinnovato art. 54 del TUIR - composto ora da soli tre commi - e del nuovo art. 54-ter, esenta i suddetti riaddebiti da imposizione IRPEF, a fronte, questa volta, dell’integrale indeducibilità delle spese sostenute, richieste a rimborso.
Seppure, di fatto, dal punto di vista fiscale, il lavoratore autonomo non subisca alcun danno, rispetto al passato, nella relazione illustrativa alla legge delega n. 111/2023, si legge che la finalità della modifica normativa apportata dal D.lgs. 192/2024, sarebbe quella di superare le criticità emergenti dal dover considerare come compenso anche l’importo delle spese che, da contratto, sarebbero a carico del committente. Sinceramente, chi scrive, non intravede una grossa criticità nel sostenere spese - peraltro deducibili - che vengono poi analiticamente riaddebitate al committente, a parte solo quella finanziaria di dover “anticipare”, per il tramite del committente, la ritenuta d’acconto sui rimborsi operati.
Ad ogni modo, a fine dicembre 2024, anche la “legge di bilancio 2025” (legge 207 del 30/12/2024) modifica ulteriormente l’art. 54 del TUIR; questa volta, però, in maniera del tutto scoordinata, si integra il testo della norma previgente alla revisione disposta, circa due settimane prima, dal Dlgs 192/2024. In particolare, l’art. 1, comma 81, lettera b), della legge n 207/2024, oltre a prevedere l’introduzione di un “nuovo” comma 6-ter - di fatto impossibile, data l’attuale strutturazione della norma in soli tre commi - richiamante a sua volta altri commi (il quinto e il sesto) anch’essi non più esistenti, stabilisce che le spese di alberghi, di ristoranti, di viaggi e di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, analiticamente addebitate al committente, sono deducibili solo se il pagamento di tali spese avviene con sistemi tracciabili.
Volendo provare a coordinare le modifiche normative introdotte, prima dal Dlgs 192/2024 e poi dalla legge 207/2024, diviene onestamente impossibile comprendere come debbano essere trattate le spese di trasferta riaddebitate al committente, visto che dal 2025:
stando alle modifiche introdotte dal Dlgs 192/2024, dette spese diventano indeducibili;
mentre, stando alle previsioni introdotte dalla “legge di bilancio 2025”, tali spese, in maniera quasi camaleontica, divengono deducibili in caso di pagamento con mezzi tracciabili.
Pertanto, considerato che, sulla base del rinnovato art. 54 del TUIR, le suddette spese rimangono esenti da imposizione - indipendentemente dal mezzo di pagamento utilizzato - nel caso in cui vengano pagate con mezzi tracciabili rimangono indeducibili, mentre se pagate in contanti diventano “anche” deducibili?
Inoltre, visto che la “legge di bilancio 2025” non interviene sulla deducibilità delle spese di trasferta non oggetto di riaddebito, tali spese rimangono pienamente deducibili ai fini IRPEF, indipendentemente dal mezzo di pagamento utilizzato? Se consideriamo che la modifica disposta dalla “legge di bilancio 2025” avrebbe l’intento di ridurre il rischio di evasione fiscale, soprattutto nel settore dei trasporti non di linea e della ristorazione, diventa difficile comprendere perché si debba guardare solo alle spese oggetto di riaddebito.
E’ evidente la necessità di procedere quanto prima con un intervento (normativo) correttivo.