Riaddebito con rebus delle spese di trasferta sostenute dal lavoratore autonomo
di Giacomo Monti
La totale assenza di coordinamento nelle modifiche normative che, nel corso dello scorso mese di dicembre, si sono susseguite in materia di trattamento fiscale delle spese di trasferta riaddebitate dal lavoratore autonomo al committente nellāesecuzione dellāincarico professionale, sta creando seri problemi interpretativi.
Il 16 dicembre 2024, ĆØ stato pubblicato in GU il Dlgs. 192/2024 - emanato in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale n. 111/2023 - il cui art. 5 ha integralmente riformulato, giĆ con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, lāart. 54 del TUIR - disciplinante ora solo le regole di imponibilitĆ dei rimborsi spese - e ha contemporaneamente introdotto nuovi articoli, tra cui anche lāart. 54-ter - disciplinante invece le regole di deducibilitĆ delle spese richieste a rimborso.
Nel testo normativo vigente prima della modifica introdotta dal D.lgs. 192/2024, il quinto comma dellāart. 54 del TUIR prevedeva lāintegrale deducibilitĆ delle spese di alberghi e ristoranti, sostenute dal lavoratore autonomo nell'esecuzione del proprio incarico professionale e analiticamente addebitate al committente. Al di fuori di tale caso specifico, dette spese erano - e continuano ad esserlo tuttāora (ai sensi del nuovo art. 54-septies) - deducibili parzialmente, nella misura del 75 per cento e nei limiti del 2 per cento dei compensi percepiti. Allo stesso tempo, nessuna limitazione, in termini di deducibilitĆ , scontavano le spese di viaggio e trasporto inerenti allāattivitĆ professionale.
Di fatto, dunque, nel sistema previgente, che per disposizione transitoria - fissata dallāart. 6 del Dlgs 192/2024 - trova comunque applicazione fino al 31 dicembre 2024, sui riaddebiti delle spese di alberghi, ristoranti e viaggi, il professionista, in funzione della piena deducibilitĆ delle spese stesse, non ĆØ soggetto ad alcuna imposizione, ai fini IRPEF, sui rimborsi percepiti.
A decorrere, invece, dal periodo di imposta 2025, il combinato disposto del rinnovato art. 54 del TUIR - composto ora da soli tre commi - e del nuovo art. 54-ter, esenta i suddetti riaddebiti da imposizione IRPEF, a fronte, questa volta, dellāintegrale indeducibilitĆ delle spese sostenute, richieste a rimborso.
Seppure, di fatto, dal punto di vista fiscale, il lavoratore autonomo non subisca alcun danno, rispetto al passato, nella relazione illustrativa alla legge delega n. 111/2023, si legge che la finalitĆ della modifica normativa apportata dal D.lgs. 192/2024, sarebbe quella di superare le criticitĆ emergenti dal dover considerare come compenso anche lāimporto delle spese che, da contratto, sarebbero a carico del committente. Sinceramente, chi scrive, non intravede una grossa criticitĆ nel sostenere spese - peraltro deducibili - che vengono poi analiticamente riaddebitate al committente, a parte solo quella finanziaria di dover āanticipareā, per il tramite del committente, la ritenuta dāacconto sui rimborsi operati.
Ad ogni modo, a fine dicembre 2024, anche la ālegge di bilancio 2025ā (legge 207 del 30/12/2024) modifica ulteriormente lāart. 54 del TUIR; questa volta, però, in maniera del tutto scoordinata, si integra il testo della norma previgente alla revisione disposta, circa due settimane prima, dal Dlgs 192/2024. In particolare, lāart. 1, comma 81, lettera b), della legge n 207/2024, oltre a prevedere lāintroduzione di un ānuovoā comma 6-ter - di fatto impossibile, data lāattuale strutturazione della norma in soli tre commi - richiamante a sua volta altri commi (il quinto e il sesto) anchāessi non più esistenti, stabilisce che le spese di alberghi, di ristoranti, di viaggi e di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, analiticamente addebitate al committente, sono deducibili solo se il pagamento di tali spese avviene con sistemi tracciabili.
Volendo provare a coordinare le modifiche normative introdotte, prima dal Dlgs 192/2024 e poi dalla legge 207/2024, diviene onestamente impossibile comprendere come debbano essere trattate le spese di trasferta riaddebitate al committente, visto che dal 2025:
stando alle modifiche introdotte dal Dlgs 192/2024, dette spese diventano indeducibili;
mentre, stando alle previsioni introdotte dalla ālegge di bilancio 2025ā, tali spese, in maniera quasi camaleontica, divengono deducibili in caso di pagamento con mezzi tracciabili.
Pertanto, considerato che, sulla base del rinnovato art. 54 del TUIR, le suddette spese rimangono esenti da imposizione - indipendentemente dal mezzo di pagamento utilizzato - nel caso in cui vengano pagate con mezzi tracciabili rimangono indeducibili, mentre se pagate in contanti diventano āancheā deducibili?
Inoltre, visto che la ālegge di bilancio 2025ā non interviene sulla deducibilitĆ delle spese di trasferta non oggetto di riaddebito, tali spese rimangono pienamente deducibili ai fini IRPEF, indipendentemente dal mezzo di pagamento utilizzato? Se consideriamo che la modifica disposta dalla ālegge di bilancio 2025ā avrebbe lāintento di ridurre il rischio di evasione fiscale, soprattutto nel settore dei trasporti non di linea e della ristorazione, diventa difficile comprendere perchĆ© si debba guardare solo alle spese oggetto di riaddebito.
Eā evidente la necessitĆ di procedere quanto prima con un intervento (normativo) correttivo.