Responsabilità del professionista: l’analitica valutazione chiarisce il principio, ma non risolve il problema
di Giacomo Monti
Dopo le recenti prese di posizione giurisprudenziali, il question time (n. 5-05272) in Commissione Finanze di ieri è intervenuto sul tema della responsabilità del professionista con una risposta che, a una prima lettura, sembra offrire un chiarimento rassicurante, ma che, ad avviso di chi scrive, lascia irrisolti i profili più delicati.
Il passaggio più netto è quello in cui si afferma che la mera trasmissione della dichiarazione dei redditi non può, di per sé, comportare l’estensione al professionista delle sanzioni applicabili alla società assistita.
Si tratta di un’affermazione che, in effetti, si pone in linea con una ricostruzione corretta del ruolo dell’intermediario.
Ma è nel passaggio immediatamente precedente che si concentra il punto critico della risposta.
Si afferma, infatti, che “il controllo fiscale non può prescindere da un’analitica valutazione, in concreto, della eventuale violazione di specifici obblighi di controllo e diligenza qualificata imputabili all’intermediario, anche in virtù di un rituale contratto di mandato sottoscritto con il cliente”.
Nessuno metterebbe in dubbio che la responsabilità debba essere accertata caso per caso, sulla base delle concrete modalità di svolgimento dell’incarico. Il problema, tuttavia, non è il principio, ma il suo contenuto.
Cosa significa, in concreto, “analitica valutazione”? Quali sono gli obblighi di controllo che si assumono in capo al professionista? E fino a che punto la diligenza qualificata può spingersi senza trasformarsi in un dovere di verifica sostanziale dei fatti rappresentati dal cliente?
Sono queste le domande alle quali la risposta non offre alcun reale elemento chiarificatore.
Il rischio è evidente. Una nozione così ampia e indeterminata è destinata, inevitabilmente, a essere riempita di contenuto ex post, sulla base dell’esito dell’accertamento. L’analitica valutazione rischia così di diventare una clausola elastica, idonea a giustificare, di volta in volta, un’estensione del perimetro della responsabilità del professionista.
Il richiamo al contratto di mandato, poi, introduce un ulteriore elemento di ambiguità.
È certamente corretto affermare che la posizione del professionista vada letta anche alla luce degli obblighi assunti nei confronti del cliente. Ma proprio questo richiamo dovrebbe condurre a una conclusione opposta rispetto a quella che, implicitamente, sembra emergere.
Il mandato professionale, nella prassi, non attribuisce al consulente un potere - e, prima ancora, un obbligo - di verifica generalizzata della veridicità sostanziale dei dati forniti dal cliente. Il professionista analizza, valuta, segnala rischi, propone soluzioni. Non certifica la realtà dei fatti sottostanti alle operazioni, salvo che ciò rientri espressamente nell’oggetto dell’incarico.
Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire al professionista un ruolo che non gli è proprio, trasformandolo in una sorta di controllore esterno dell’attività del cliente.



