Responsabilità del commercialista, il question time chiarisce che non basta “inviare”
di Simona Baseggio e Barbara Marini
Il question time discusso in Commissione Finanze il 15 aprile 2026 offre l’occasione per misurare la latitudine della responsabilità del professionista nelle violazioni tributarie commesse dal cliente.
Il quesito parlamentare nasce infatti dall’esigenza di comprendere se il consulente possa rispondere a titolo di concorso anche quando il suo apporto appaia, almeno in superficie, limitato alla sola trasmissione telematica della dichiarazione.
Il punto merita attenzione perché le più recenti pronunce della Cassazione (le ordinanze “gemelle” della Cassazione nn. 5638 e 5639 del 2026) hanno riportato al centro non tanto la qualifica formale assunta dal professionista, quanto il ruolo concretamente svolto.
Il tema, in altri termini, non è stabilire se il commercialista si sia dichiarato redattore della dichiarazione oppure mero intermediario dell’invio, ma verificare se egli disponesse, in ragione dell’incarico ricevuto, degli elementi necessari per cogliere l’illecito o comunque per prevenirlo.
Se il professionista è anche incaricato della contabilità del cliente, egli non è più un semplice soggetto che trasmette un file predisposto da altri, ma diventa il destinatario di un dovere di verifica sulla coerenza tra dati dichiarativi, risultanze contabili e disciplina fiscale. In questa prospettiva, la responsabilità non nasce dalla mera trasmissione in sé, ma dal fatto che l’invio si accompagna alla disponibilità delle informazioni che avrebbero dovuto consentire di intercettare l’anomalia. La tenuta delle scritture, dunque, rappresenta il presupposto fondante della possibile responsabilità del consulente.


