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Fisco

Regime impatriati: il trasferimento fuori dal Mezzogiorno fa perdere il beneficio del 90% fin dall’origine

di Simona Baseggio e Barbara Marini

mar 11, 2026
∙ A pagamento

Nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate, l’istante – lavoratore rientrato in Italia beneficiando del regime degli impatriati – chiedeva chiarimenti sulla possibilità di applicare la maggior detassazione prevista dall’articolo 16, comma 5-bis, del Dlgs 147/2015.ettare a tassazione soltanto il 10 per cento dei redditi di lavoro prodotti in Italia. Il dubbio nasceva dal fatto che, dopo aver inizialmente trasferito la residenza in una delle regioni agevolate, il contribuente aveva successivamente spostato la propria residenza in un’altra regione italiana non ricompresa tra quelle indicate dalla norma. Si trattava dunque di comprendere quali effetti il successivo trasferimento di residenza producesse sull’agevolazione.

Richiamando i chiarimenti già forniti con la circolare n. 33/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il successivo trasferimento della residenza in una regione diversa da quelle espressamente individuate dal comma 5-bis determini l’impossibilità di applicare la detassazione del 90 per cento fin dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia. La conclusione operativa è quindi particolarmente severa: il contribuente dovrà rideterminare l’imposizione applicando il regime ordinario degli impatriati (tassazione del 30 per cento del reddito) e riversare le maggiori imposte dovute, con sanzioni e interessi, mediante dichiarazione integrativa.

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