Redditi di lavoro autonomo: fino a che punto è “tutto compreso”?
di Andrea Gaeta e Maurizio Nadalutti
L’introduzione del principio di onnicomprensività nel contesto del reddito di lavoro autonomo sta facendo sorgere più di qualche perplessità.
Una di queste riguarda la rilevanza del differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti fiscali a un prezzo inferiore al loro valore nominale. Si tratta di una questione venuta alla ribalta in seguito a talune recenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha ritenuto che tale provento deve essere incluso nel reddito di lavoro autonomo. Sul punto, dovrebbe però intervenire una specifica disposizione normativa (probabilmente contenuta nel decreto fiscale “correttivo”, che dovrebbe vedere la luce questo giovedì).
Ma sono anche altri i tasselli che vanno sistemati.
Partiamo dal dato normativo. La nuova formulazione dell’articolo 54 del TUIR stabilisce, con decorrenza dal periodo d’imposta 2024, che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale” e le spese sostenute.
Si tratta di un’evoluzione epocale della tradizionale concezione del reddito di lavoro autonomo, oggi non più ancorato alla nozione di compenso quale corrispettivo di una specifica prestazione, ma esteso a qualsiasi provento che presenti un nesso con l’attività esercitata. La stessa Relazione illustrativa alle modifiche intervenute chiarisce che l’intento perseguito dal legislatore è quello di estendere il principio di onnicomprensività già previsto per i redditi di lavoro dipendente, in modo tale da attrarre a tassazione anche utilità percepite in assenza di un rapporto strettamente sinallagmatico con la prestazione artistica o professionale.



