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Economia

Redditi agrari e colture tecnologiche: la nuova frontiera (fiscale) dell’agricoltura

di Simona Baseggio e Barbara Marini

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Blast
set 04, 2025
∙ A pagamento
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Con la circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha preso in esame le disposizioni della riforma introdotta dal Dlgs. 13 dicembre 2024, n. 192, in attuazione della legge delega n. 111/2023. Si tratta di una svolta rilevante nel trattamento fiscale dei redditi fondiari, con particolare riferimento a due direttrici strategiche: da un lato, il riconoscimento dell’agricoltura tecnologica, dall’altro, l’inclusione nel reddito agrario delle attività a vocazione ambientale.

La spinta riformatrice nasce dalla constatazione che il quadro normativo vigente era rimasto ancorato a un modello agricolo tradizionale, incapace di cogliere la metamorfosi del settore: oggi l’agricoltura si sviluppa sempre più all’interno di strutture artificiali – capannoni, serre verticali, fabbricati dismessi – e abbraccia logiche produttive fondate su tecnologie idroponiche, colture fuori suolo e micropropagazione. Parallelamente, l’attenzione alla sostenibilità ha aperto la strada a nuove fonti di reddito, come i crediti di carbonio generati da pratiche agricole ecocompatibili.

È proprio a queste due realtà che il legislatore ha voluto offrire un inquadramento fiscale aggiornato e, sulla carta, più coerente e inclusivo. Il cuore della riforma sta nell’articolo 1 del decreto, che riscrive gli articoli 28, 32, 34, 36 e 56-bis del TUIR. Due sono le novità di fondo: l’estensione del reddito agrario alle coltivazioni tecnologiche e a quelle ambientali, e la previsione di un doppio regime – catastale o d’impresa – a seconda dei limiti di dimensione o di corrispettivi superati.

Il principio guida è quello dell’“agrarietà potenziale”: non conta più il radicamento fisico al suolo, ma la riconducibilità dell’attività al ciclo biologico proprio dell’agricoltura (ex articolo 2135 c.c.). Viene quindi meno il riferimento alla “potenzialità del terreno”, aprendo all’inclusione – a certe condizioni – delle produzioni agricole realizzate in fabbricati iscritti al catasto urbano. È il caso, ad esempio, delle vertical farm, che potranno ora essere tassate con criteri catastali semplificati, entro un limite pari al doppio della cosiddetta “superficie agraria di riferimento” (SAR), destinata a essere definita da un apposito decreto interministeriale.

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