Rebus sanzionatorio per gli errori di competenza a cavallo della riforma
di Andrea Gaeta e Maurizio Nadalutti
Una delle contestazioni più frequenti da parte dell’Agenzia riguarda gli errori di competenza.
Per tali violazioni è previsto un regime sanzionatorio ad hoc, disciplinato dall’articolo 1, comma 4, del Dlgs n. 471/1997. In particolare, è stabilita la riduzione di un terzo della sanzione ordinariamente prevista nei casi di infedeltà dichiarativa, che si applica quando il componente positivo abbia comunque già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’accertamento o in una precedente. Questa sanzione non è stata toccata direttamente dalla riforma del sistema sanzionatorio recata dal Dlgs n. 87/2024, ma ne risulta indirettamente modificata nell’effettivo ammontare, perché la norma richiama, per la sua determinazione, la misura prevista per l’infedele dichiarazione, che invece è stata rivista al ribasso.
In concreto, la sanzione per errori di competenza passa dal 60-120 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato (la “vecchia” sanzione per infedele dichiarazione, pari al 90-180 per cento ridotta di un terzo), al 46,67 per cento della maggiore imposta o della differenza di credito (la “nuova” sanzione per infedele dichiarazione, pari al 70 per cento, sempre ridotta di un terzo). In entrambi i casi resta fermo un minimo di 150 euro.
Poiché la riforma deroga al principio del favor rei, per gli errori di competenza commessi a cavallo dell’entrata in vigore delle nuove regole – 1° settembre 2024 – si pone un problema pratico non banale: quello di stabilire quale sanzione vada in concreto applicata.
Per individuare la misura della sanzione effettivamente irrogabile, occorre definire correttamente il momento in cui la violazione può ritenersi commessa. Si pensi al contribuente che nella dichiarazione presentata nel 2023, relativa al periodo d’imposta 2022, abbia imputato per errore un componente di reddito di competenza del periodo successivo, il 2023, per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade dopo il 1° settembre 2024. Se il componente erroneamente imputato nel 2022 è positivo, la violazione, cioè la mancata rilevazione del ricavo (o dell’incasso) nell’anno in cui avrebbe dovuto concorrere al reddito, si consuma con la dichiarazione relativa al 2023, che doveva essere presentata entro il 31 ottobre 2024 (quindi, generalmente, dopo il 1° settembre). In tale ipotesi si applicano dunque le nuove sanzioni, più favorevoli.



