Rapporto AGCOM sull'intelligenza artificiale 2026: come l'Autorità si candida a vigilare sull'IA senza esserne il regolatore designato
di Lorenzo Romano
Con il Rapporto sull’intelligenza artificiale 2026, pubblicato in due parti, AGCOM (l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) compie un’operazione che merita attenzione ben oltre il settore delle comunicazioni: costruisce, passo dopo passo, la giustificazione giuridica di un proprio ruolo di vigilanza sull’IA che il legislatore non le ha mai espressamente attribuito. La legge n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale, infatti, ha designato altre due autorità (l’AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, e l’ACN, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale) come autorità nazionali per l’IA.
AGCOM, sulla carta, resta fuori.
La prima parte del Rapporto è un’analisi tecnico-economica dell’Ufficio IA dell’Autorità; la seconda raccoglie i contributi di un Comitato di esperti di primo piano (i professori Renda, de Minico, Simoncini, Boccia Artieri, Cassano, Imperiali di Francavilla, Giusto). La parte tecnica non è mero apparato: mostra come lo sviluppo dell’IA sia concentrato in pochissime grandi imprese globali, perché addestrare i modelli richiede investimenti enormi e non recuperabili. È questa concentrazione a fornire la premessa economica dell’intervento regolatorio rivendicato nella seconda parte.
Il passaggio giuridicamente più interessante è, a nostro avviso, nel contributo della professoressa Giovanna de Minico (ordinario di diritto costituzionale). Il ragionamento è questo: AGCOM non vigila sull’IA in quanto tale, ma è già oggi il Digital Services Coordinator per l’Italia, cioè l’autorità che fa rispettare il Digital Services Act, il regolamento europeo sui contenuti delle piattaforme online. Quando un sistema di IA (per esempio un modello linguistico come ChatGPT) viene usato per diffondere contenuti illeciti su quelle piattaforme (disinformazione fabbricata artificialmente, incitamento all’odio amplificato dagli algoritmi, pubblicità occulta), AGCOM può intervenire con i suoi poteri ordinari: vigilanza, ordini, sanzioni. Non perché sia l’autorità dell’IA, ma perché quei contenuti ricadono comunque nella sua competenza. È bene essere chiari: si tratta di una costruzione interpretativa, non di una norma scritta, e il Rapporto stesso la presenta come chiave di lettura che dovrà essere confermata dai casi concreti. Ma è la tesi su cui l’intero impianto si regge, e chi assiste piattaforme, editori o imprese che usano l’IA generativa dovrebbe annotarla come mappa del rischio.



