Quel pasticciaccio brutto dei contributi COVID (che non sono “proventi”, tantomeno dunque sono “esenti” ai fini della norma “ammazza perdite” IRES)
di Giovanni Panzera da Empoli
Sulla base dell’assunto per cui la semantica è la disciplina che studia il rapporto tra le espressioni linguistiche e ciò a cui queste si riferiscono, A. Tarski fece della verità il concetto paradigmatico di tale disciplina, proponendone una “definizione semantica” in grado di esprimere in forma logicamente rigorosa l’intuizione contenuta nella formula: “un enunciato vero è un enunciato che dice che le cose stanno così e le cose stanno appunto così”.
Come abbiamo già riportato in altre sedi a proposito dell’infelice (e gravida di equivoci, anche sul piano contabile) definizione dei contributi pubblici del genere “super bonus” quali “sconto in fattura”, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha messo a dura prova la semantica della produzione normativa tributaria. Se ne ha la riprova nella nota vicenda delle recenti contestazioni dell’Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto la generalità dei contributi pubblici erogati in denaro a fronte dell’emergenza di cui sopra, con particolare riguardo alla loro idoneità a sterilizzare per pari importo le perdite fiscali generate dalle imprese beneficiarie. Tale idoneità deriverebbe dalla necessità di ricondurre i contributi in questione – poiché non concorrenti alla determinazione imponibile IRPEF/IRES – alla definizione di “proventi esenti” di cui all’articolo 84, comma 1, terzo periodo del TUIR, a norma del quale:
“la perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’art. 109, comma 5”.



