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Diritto

Quel gran pasticcio della sovrapposizione tra sede legale, effettività operativa e abuso del diritto

di Annalisa Cazzato e Dario Deotto

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Blast
mag 22, 2026
∙ A pagamento

Il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Ha spento, già da qualche mese, la prima candelina l’Atto di indirizzo con cui il Viceministro dell’Economia e delle finanze - a distanza di un po’ di anni dall’approvazione della norma - ha fornito indicazioni di carattere generale su come intendere ed applicare la disciplina dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.

Evidentemente, però, al netto di qualche richiamo all’Atto in taluni documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate (sempre, però, in relazione a singole casistiche), le condotte operative degli uffici dei vari enti impositori faticano ad allinearsi completamente ai “mantra” del documento: primo tra tutti riconoscere la tutela della libertà (non incondizionata) di scelta del regime fiscale meno oneroso (più faticoso da digerire), ma anche (ahinoi) al fondamentale concetto, disciplinato dal comma 12 dell’articolo 10-bis, che ricorda (come un monito perentorio) che la contestazione di abuso del diritto ha natura “residuale”, opera, cioè, solo quando non si possa contestare la violazione di legge o, come dice l’Atto, “la fattispecie attuata dal contribuente non abbia comportato evasione”.

Prima, quindi, di entrare nei complessi meandri degli elementi costitutivi dell’abuso, la via maestra, per l’accertatore, dovrebbe essere quella di chiedersi che tipo di contestazione elevare, considerato che, anche sul piano procedimentale, nonostante i tentativi di riavvicinamento, evasione e abuso seguono ancora strade differenti.

Non è solo un problema di forma ma anche di sostanza, in quanto se, a distanza di 10 anni dall’entrata in vigore della norma, la distinzione tra le due nozioni non è ancora chiara, evidentemente c’è un problema che va ben oltre le maggiori o minori garanzie procedimentali e motivazionali o la penalty protection penale.

La vicenda sottesa alla recente sentenza 39 del 7 gennaio 2026 pronunciata dalla Corte di Giustizia di primo grado di Milano, riferita ad una contestazione di abuso del diritto sollevata dalla Città metropolitana di Milano in relazione all’imposta provinciale di trascrizione, ne è la prova evidente.

Nel caso oggetto della pronuncia, la Società accertata, operante in seno al Gruppo di appartenenza nel settore del noleggio a lungo termine di veicoli attraverso la rete dei concessionari di alcuni determinati marchi, aveva inizialmente svolto la propria attività presso la sede di Milano ma, a valle di un complesso processo riorganizzativo legato al cambio di proprietà (parziale) del Gruppo, aveva deliberato, già nel 2018, il trasferimento della propria sede legale a Trento.

La “partita” si gioca sul contrasto tra:

- la tesi del Ricorrente (che evidenziava la sussistenza, in capo alla sede di Trento, di tutti gli elementi propri di una sede legale, quali, in particolare (i) l’esistenza di un immobile ad uso ufficio condotto in locazione e attrezzato per lo svolgimento dell’attività, (ii) la stipula di una serie di contratti necessari per il funzionamento dello stesso, (iii) la presenza di un dipendente (sui complessivi 3) e (iv) la designazione della sede di Trento come quella deputata allo svolgimento delle “attività funzionali alla gestione corrente e allo sviluppo del business oltre che luogo delle adunanze dell’assemblea degli azionisti e del consiglio di amministrazione”)

e

- la tesi dell’ente impositore (secondo cui, in estrema sintesi, la sede di Trento, sulla base dei rilievi svolti sia dalla Guardia di Finanza che dalla Direzione provinciale dell’Agenzia, era priva delle “caratteristiche della sede operativa, direttiva, amministrativa o di rappresentanza.”)

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