Il sistema comune dell’IVA deve condurre ad una neutralità dell’imposta ai fini della concorrenza, nel senso che, nel territorio di ciascun Stato membro, sui beni e sui servizi di uno stesso tipo deve gravare lo stesso carico fiscale, a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione.
Per raggiungere il massimo di neutralità ai fini della concorrenza, il campo d’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto deve tuttavia essere il più ampio possibile.
Esso deve cioè comprendere tutte le attività economiche (produzione, industria, commercio, prestazioni di servizi) ed estendersi a tutti gli stadi del processo economico.
Ciò nondimeno, in linea di principio, mentre i soggetti passivi IVA sono tenuti a registrarsi ai fini dell’imposta e ad addebitare l’imposta sulle loro vendite, i singoli che agiscono a titolo privato non sono invece considerati soggetti passivi.
In base all’articolo 9 della direttiva n. 2006/112/CE, in particolare, si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
Rientra altresì nella nozione di “attività economica” lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.
Pertanto, anche la locazione di beni, considerata come attività di “sfruttamento” degli stessi (Corte CE 14 febbraio 1985, causa C-268/83), deve essere qualificata “attività economica” quando viene effettuata per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità e ciò anche se il soggetto che la pone in essere non ha la qualità di imprenditore (Corte CE 26 settembre 1996, causa C-230/94).
Nello specifico, per stabilire l’esistenza o meno del presupposto soggettivo IVA è necessario un accertamento fattuale che implica la valutazione complessiva dei diversi parametri, tra i quali anche quello relativo alla predisposizione di un’idonea struttura destinata allo svolgimento dell’attività, da evidenziare in relazione alla specifica fattispecie.
Al riguardo, relativamente alla qualificazione, ai fini della soggettività IVA, della vendita di un terreno edificabile, è stato precisato che costituisce un criterio di valutazione pertinente il fatto che l’interessato abbia intrapreso iniziative attive di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli impiegati da un produttore, da un commerciante o da un prestatore di servizi, quali la realizzazione di lavori di urbanizzazione nonché l’impiego di mezzi riconosciuti di commercializzazione (Corte CE 9 luglio 2015, causa C‑331/14).
Iniziative con tali caratteristiche non si iscrivono infatti nell’ambito della gestione di un patrimonio personale, ma rientrano nell’ambito di un’attività esercitata al fine di ricavarne introiti aventi un carattere di stabilità, la quale può quindi essere qualificata come economica.
In tale contesto normativo e giurisprudenziale, si inserisce ora la direttiva UE 2025/516, la quale ha previsto che, a partire dal 1° luglio 2028 e, obbligatoriamente, dal 1° gennaio 2030, le piattaforme online saranno tenute ad addebitare l’IVA, nel settore della locazione di alloggi a breve termine e in quello del trasporto di passeggeri su strada, nei casi in cui i prestatori indiretti non sono tenuti ad addebitare l’imposta (es.: persone non soggetti passivi o soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale per le piccole imprese), divenendo “prestatori presunti”.
Il nuovo articolo 28-bis della direttiva 2006/12/CE, introdotto dall’articolo 3 della direttiva UE 2025/516, dispone infatti che “si considera che un soggetto passivo che facilita, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione, all’interno dell’Unione europea, di servizi di locazione di alloggi a breve termine, segnatamente la locazione ininterrotta di alloggi alla stessa persona per un massimo di 30 notti, o di trasporto di passeggeri su strada, abbia ricevuto e prestato esso stesso detti servizi”.
La piattaforma online non deve invece essere considerata un “prestatore presunto”, e, conseguentemente, addebitare l’IVA, nei casi in cui i fornitori indiretti forniscono un numero di identificazione ai fini dell’imposta e dichiarano che addebiteranno l’IVA altrimenti dovuta dal “prestatore presunto”.
Secondo il legislatore unionale, la descritta disposizione è stata introdotta nel sistema unionale in quanto l’economia delle piattaforme, negli ultimi anni, ha determinato una distorsione ingiustificata della concorrenza tra le prestazioni effettuate tramite piattaforme online, che sfuggono all’imposizione dell’IVA, e le prestazioni realizzate nell’ambito dell’economia tradizionale, le quali sono invece soggette all’imposta.



