Nel fisco digitale c’è un rischio sottile, ma ormai evidente: che l’illegittimità cambi nome senza cambiare natura. Non si presenta più, almeno non sempre, con il volto tradizionale dell’avviso infondato o dell’atto palesemente viziato. Oggi si traveste da “scarto”, da “anomalia”, da “esito negativo”, da “mancata acquisizione”. È un lessico apparentemente neutro, quasi innocente. Ma la neutralità finisce dove iniziano gli effetti. Se il sistema telematico blocca una comunicazione impedisce la circolazione di un credito o rende inutilizzabile una posizione fiscale, non siamo più davanti a un semplice incidente informatico. Siamo già dentro una lesione giuridica.
È proprio qui che l’autotutela rivela oggi il suo significato più serio. Non come gesto di disponibilità dell’ufficio, né come rimedio residuale da implorare quando il danno si è ormai prodotto, ma come banco di prova della legalità amministrativa nell’epoca digitale. Il punto, allora, non è se il contribuente possa sperare in un ripensamento dell’amministrazione. Il punto è capire se, in un sistema tributario sempre più affidato a piattaforme, filtri e automatismi, l’ordinamento sia davvero disposto a trattare l’errore del sistema per quello che è: un errore pubblico.
La giurisprudenza di merito ha già iniziato a misurarsi con questo crinale. La CGT di primo grado di Venezia, con sentenza 8 gennaio 2025, n. 1/19, ha riconosciuto che la comunicazione di scarto della cessione di un credito d’imposta per bonus edilizi può assumere autonoma rilevanza lesiva e risultare, quindi, autonomamente impugnabile; in applicazione di tale principio, la Corte ha accolto il ricorso proposto avverso il successivo diniego di autotutela. La massima è chiara: lo scarto, quando rende inopponibile la cessione e impedisce l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del contribuente cedente, non può essere degradato a semplice episodio interno del sistema, perché può operare, sul piano sostanziale, come un diniego di agevolazione. In altre parole, lo “scarto” non è sempre un passaggio tecnico neutro: può diventare il modo concreto con cui l’amministrazione paralizza una posizione fiscale del contribuente.
Su questo sfondo, la pronuncia più interessante è quella della CGT di secondo grado del Veneto, sentenza 26 novembre 2025, n. 771/7, secondo cui integra un’ipotesi di autotutela obbligatoria la fattispecie in cui, a causa di un malfunzionamento tecnico, il sistema telematico dell’Agenzia scarti la comunicazione. Ed è qui che il discorso cambia davvero qualità. Non si tratta più soltanto di riconoscere che lo scarto possa essere contestato. Si afferma qualcosa di più esigente: quando l’illegittimità nasce dal funzionamento dell’infrastruttura pubblica, la sua rimozione non può restare affidata alla mera disponibilità dell’ufficio, perché entra nello spazio della doverosità.
Il passaggio è coerente, del resto, con la traiettoria impressa dallo Statuto del contribuente. L’art. 10 continua a collocare i rapporti tra amministrazione e contribuente sotto il segno della collaborazione e della buona fede; l’art. 10-quater, a sua volta, disciplina l’autotutela obbligatoria nei casi di manifesta illegittimità, sottraendo almeno una parte del riesame alla logica del favore. Se questo vale in generale, vale a maggior ragione quando l’errore non nasce da un contrasto interpretativo o da una ricostruzione fattuale complessa, ma dal funzionamento stesso dell’apparato pubblico. In quel caso non c’è nulla da “concedere” al contribuente. C’è solo da neutralizzare un effetto che l’amministrazione non avrebbe dovuto produrre.



