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Diritto

Quando l'azienda ti controlla mentre guidi: il confine (invisibile) tra sicurezza e legalità digitale

di Claudio Garau

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feb 20, 2026
∙ A pagamento

Fino dove può spingersi il controllo aziendale sui dipendenti? In che misura la tecnologia consente di fare luce sull’effettivo adempimento delle prestazioni contrattuali? A queste domande, dà risposta un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Con esso, a seguito della ricezione di un reclamo e dell’attività ispettiva intrapresa, è stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria da 120mila euro a una società del settore sementiero, parte di un gruppo multinazionale, per il monitoraggio dello stile di guida di cinque dipendenti. A ben vedere, questa non è soltanto una notizia di “cronaca amministrativa”, in tema di violazioni della normativa sulla privacy. È un segnale chiaro. La trasformazione digitale dell’impresa incontra un limite invalicabile, quando incide su dignità e libertà del lavoratore. Dietro la vicenda si nasconde una questione più profonda: fino a che punto è legittimo tradurre la prestazione lavorativa, in una sequenza di dati misurabili, comparabili e valutabili dall’azienda?

Il cuore della questione è semplice e, proprio per questo, inquietante. Dispositivi telematici satellitari installati nelle auto aziendali - su indicazione della capogruppo svizzera - associati nominativamente al conducente, capaci di rilevare tutti i possibili dettagli relativi al tragitto di lavoro e a quello privato. Tempi, chilometri, consumi, accelerazioni, frenate, sterzate. Come appurato dal Garante, nell’ambito di un programma aziendale di sicurezza, dalla combinazione di tutti questi parametri nasceva un punteggio mensile di “stile di guida”, con livelli di rischio e possibili interventi correttivi.

Non un mero sistema di gestione flotte. Non soltanto sicurezza stradale nel sistema dei fringe benefit. Ben di più: una vera e propria pagella algoritmica e sperimentale (con possibile estensione ad altre società del gruppo). Il passaggio è sottile, ma decisivo: quando il dato personale serve a giudicare il comportamento individuale, il relativo trattamento entra nel perimetro del controllo a distanza dell’attività lavorativa. Ed è qui che si innesta l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), che non vieta i controlli tecnologici, ma li sottopone a precise garanzie (salvo il caso degli strumenti usati per svolgere la prestazione), qualora ricorrano esigenze organizzative e produttive, motivi di sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio aziendale.

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