Quando l’Agenzia legifera per via interpretativa: a proposito della risposta n. 116/2026
di Daniele Muritano
C’è un modo elegante e un modo brutale di dire che la risposta n. 116/2026 non sta in piedi. Comincio dal brutale: per negare l’esenzione, l’Agenzia delle entrate cita una sentenza della Cassazione e ne ribalta la conclusione nella stessa pagina. Tutto il resto (e c’è dell’altro) viene dopo questo.
Il caso è quello, frequente, del passaggio generazionale costruito su un patto di famiglia con riserva di usufrutto. Il padre trasferisce ai figli la nuda proprietà delle quote di due società di persone e si tiene l’usufrutto vitalizio. L’Agenzia dice no all’esenzione dell’articolo 3, comma 4-ter, del TUS, e lo dice con una formula che suona ragionevole finché non la si guarda da vicino: la scissione del diritto e la concentrazione dei poteri gestori in capo all’usufruttuario «non consentono di ritenere effettivamente attuato il passaggio generazionale». Il problema è che quel «passaggio effettivo», inteso come immediato subentro nella gestione, è un requisito che la norma non prevede e che nessuno, prima d’ora, le aveva chiesto di pretendere.
Vale la pena fermarsi sulla lettera della legge, perché è esattamente lì che la risposta inciampa. Il testo riscritto dal D. Lgs. 139/2024 conosce tre fattispecie e le tiene rigorosamente distinte. Per le aziende e i rami chiede la prosecuzione dell’attività. Per le partecipazioni in società di capitali chiede la detenzione del controllo ex articolo 2359 c.c. Per le «altre quote sociali», tra cui rientrano, senza discussione, le quote di società di persone, chiede la titolarità del diritto, mantenuta per cinque anni. Tre verbi diversi per tre situazioni diverse: proseguire, controllare, essere titolari. Quando il legislatore mette accanto «detengano il controllo» e «detengano la titolarità del diritto», la scelta di parole diverse non è una svista da correggere in sede interpretativa: è il cuore della disciplina. Ubi lex voluit dixit. Per le società di persone il controllo non si menziona, e non per dimenticanza, ma perché in quelle società il controllo nel senso dell’articolo 2359 nemmeno esiste.



