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Economia

Quando la società si cancella con i debiti tributari

di Stefano Ricca

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feb 25, 2026
∙ A pagamento

Quando una società viene cancellata dal registro imprese lasciando debiti tributari, la prima domanda è sempre la stessa: chi paga? Non c’è nessun automatismo. C’è un percorso procedurale che l’Amministrazione finanziaria deve seguire, passo dopo passo. L’ordinanza 34929/2025 della Cassazione lo ricorda con chiarezza.

I soci: responsabilità nei limiti del riscosso

Quando la società viene cancellata, i debiti non si estinguono. Si trasferiscono ai soci secondo l’articolo 2495 del codice civile: i creditori possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale. Nelle società di capitali la responsabilità post estinzione è limitata a quanto effettivamente riscosso; nelle società di persone opera invece una responsabilità personale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, sicché il limite del “riscosso” si innesta su un quadro di responsabilità di base diverso.

Per i debiti tributari c’è un binario parallelo. L’articolo 36 del Dpr 602/1973 prevede una responsabilità propria dei soci che hanno ricevuto denaro o beni sociali negli ultimi due periodi d’imposta precedenti la liquidazione o durante la liquidazione.

Le Sezioni Unite della Cassazione, n. 3625 del febbraio 2025, hanno chiarito che la riscossione di somme o beni da parte del socio non incide sulla legittimazione passiva ma integra una condizione dell’azione, ossia dell’interesse ad agire del Fisco. Se il socio contesta di non avere riscosso nulla, l’Amministrazione deve dimostrare il contrario con un autonomo avviso di accertamento ex articolo 36, comma 5, dello Dpr 602. Questo interesse ad agire non si esaurisce nelle somme risultanti dal bilancio: può radicarsi anche su beni non contabilizzati, sopravvenienze attive, escussione di garanzie.

Il punto decisivo: l’accertamento della riscossione deve avvenire con un atto autonomo, indirizzato all’ex socio. Non può essere introdotto nel giudizio originario contro la società. Se il Fisco vuole far valere la responsabilità del socio ex articolo 36 del Dpr 602/1973, deve emettere un avviso separato dove allega e prova: il debito della società, le somme o i beni ricevuti.

L’onere della prova sta sull’Amministrazione. Può usare presunzioni, ma gravi, precise e concordanti. Nelle società a ristretta base partecipativa, se l’Ufficio accerta utili extracontabili, può presumere che siano stati distribuiti ai soci. Il socio può ribaltare la presunzione dimostrando accantonamento, reinvestimento, o estraneità alla gestione.

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