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Diritto

Quando il sospetto non basta: la Cassazione fissa i limiti del potere disciplinare davanti alla prova medica

di Claudio Garau

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mag 05, 2026
∙ A pagamento

In tema di condotte dei dipendenti e provvedimenti disciplinari, l’ordinanza n. 8738/2026 della Corte di Cassazione contiene un passaggio che merita particolare attenzione, perché va oltre il caso concreto: il sospetto, anche se fondato, non può sostituire la prova, specie a fronte di una certificazione medica. Il ragionamento presuntivo incontra infatti un limite strutturale davanti a una prova “scientifica”. Non è una novità assoluta, ma il modo in cui la Corte lo ribadisce segna un punto di equilibrio nel rapporto tra potere disciplinare datoriale e tutela del lavoratore.

La vicenda è emblematica: un dipendente viene licenziato per aver simulato una malattia per evitare nuove mansioni. Il datore costruisce un quadro indiziario coerente (contrarietà alle nuove attività, mancata visita specialistica, mancato acquisto di farmaci, comportamenti extralavorativi ritenuti incompatibili) e convincente per i giudici di merito, ma non per la Cassazione, che interviene su due profili centrali: onere della prova e limiti del ragionamento presuntivo.

Richiama un principio cardine, talvolta nella prassi indebitamente attenuato e contenuto nell’articolo 5 della legge n. 604/1966: è il datore di lavoro a dover dimostrare la giusta causa o il giustificato motivo del licenziamento (Cass. n. 3395/1991, Cass. n. 9590/2001, Cass. n. 13188/2003). Ne consegue che non è sufficiente sollevare dubbi o costruire una narrazione plausibile. E non è ammissibile, neppure indirettamente, trasferire sul lavoratore il compito di dimostrare la propria correttezza. Quando ciò accade, osserva la magistratura, si realizza un’indebita inversione dell’onere probatorio dell’inadempimento (Cass. n. 3380/2015).

Il punto più rilevante riguarda l’articolo 2729 c.c. Per giustificare un licenziamento disciplinare, ricorrere alle presunzioni semplici è ammesso, ma senza “creatività”. Vanno ancorate alla realtà fattuale e rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 9054/2020,Cass. n. 25889/2025). Soprattutto - e qui il ragionamento si fa più sottile - devono poter resistere al confronto con prove contrarie. Non basta che gli indizi siano coerenti tra loro: devono essere epistemicamente più forti, cioè dotati di maggiore affidabilità conoscitiva rispetto agli elementi che li contraddirrebbero.

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