Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia

Blast - Quotidiano di diritto economia fisco e tecnologia

Diritto

Quando il ricorso lo scrive la macchina: la Cassazione e le “allucinazioni” giurisprudenziali che tornano, stavolta dal lato della difesa (Cass. pen., Sez. VII, ord. n. 11431/2026)

di Lorenzo Romano

Avatar di Blast
Blast
mag 25, 2026
∙ A pagamento

C’è un passaggio, nell’ordinanza n. 11431 della Settima Sezione penale depositata il 26 marzo scorso, che merita di essere letto due volte. Non per il merito (un’inammissibilità di routine in materia di concorso nello spaccio di lieve entità) ma per una constatazione che il Collegio (relatore Scarcella) consegna quasi en passant e che invece riporta in primo piano un tema che su queste pagine abbiamo già affrontato: i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso sono “frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa”.

La vicenda processuale è di quelle minime. Un soggetto viene condannato in appello per concorso nella cessione di stupefacente: mentre il coimputato cede una dose a fronte di cinquanta euro, l’imputato (sopraggiunto sul posto) urla “zio, zio” all’avvicinarsi della polizia, così segnalando l’arrivo degli agenti e tentando di favorire la fuga. La difesa contesta che da una frase isolata possa desumersi il contributo concorsuale e censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte respinge: la doglianza è riproduttiva di profili già vagliati e si risolve in una inammissibile rilettura del fatto, estranea al giudizio di legittimità.

È qui che l’ordinanza diventa interessante. Il Collegio verifica i precedenti citati a sostegno del ricorso e scopre un dato impressionante: delle sei pronunce richiamate, una sola esiste davvero, ma non afferma affatto il principio che le si attribuisce. Le altre cinque “pur esistenti” (nel senso che a quel numero corrisponde un provvedimento) recano numero e sezione del tutto disallineati: la sentenza indicata come “Sez. VI, n. 44901/2019” è in realtà della Sez. VII; quella citata come “Sez. VI, n. 36091/2017” è della Sez. IV; e così via, in un campionario di disallineamenti che la Corte elenca uno per uno con scrupolo quasi didattico.

Avatar di User

Continua a leggere questo Post gratuitamente, offerto da Blast.

Oppure acquista un abbonamento a pagamento.
© 2026 Maggioli · Privacy ∙ Condizioni ∙ Notifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura