L'APPROFONDIMENTO - Quando il passaggio generazionale diventa privilegio ereditario
di Daniele Muritano
Il dibattito sulla “tassazione dei ricchi” è tornato al centro della discussione pubblica, ridotto spesso, polemicamente, alla sola parola “patrimoniale”. La formula è fuorviante perché mescola piani distinti. Colpire il risparmio ordinario, l’abitazione familiare o i patrimoni medi è operazione politicamente e giuridicamente diversa dall’interrogarsi sulla tassazione effettiva delle grandi ricchezze, soprattutto quando queste si trasmettono quasi intatte da una generazione all’altra.
Gli studi di Gabriel Zucman hanno spostato il discorso dal piano morale a quello istituzionale. La proposta di uno standard minimo internazionale di imposizione sui grandi patrimoni, pari al 2 per cento della ricchezza dei miliardari, parte da un dato analitico: al vertice della distribuzione, i sistemi fiscali possono diventare regressivi, perché la ricchezza assume forme mobili, societarie e finanziarie, spesso meno esposte alle imposte tradizionali sul reddito. Non è solo una questione di gettito: è una questione di uguaglianza fiscale e di tenuta democratica.
Il caso italiano si colloca in questo scenario con cifre che vale la pena richiamare. La Banca d’Italia stima che il 5 per cento più ricco delle famiglie possieda circa il 46 per cento della ricchezza netta complessiva; alla fine del 2024 tale ricchezza ammontava a oltre 11.700 miliardi di euro. Studi della stessa Banca d’Italia sulla persistenza intergenerazionale collocano l’Italia tra i paesi avanzati nei quali le condizioni economiche di partenza incidono in modo rilevante sulle possibilità di successo individuale. La ricchezza, quindi, non è solo accumulazione privata: è trasmissione di posizione sociale.
Dentro questa cornice, l’imposta sulle successioni non è un tema laterale. È uno dei nodi in cui l’ordinamento decide se il patrimonio ereditato debba restare fiscalmente quasi intoccabile o se, almeno per le grandi trasmissioni, debba concorrere in modo proporzionato alle spese pubbliche. Il problema non è costruire una fiscalità punitiva, ma evitare che il sistema protegga senza adeguata giustificazione rendite ereditarie e concentrazioni patrimoniali non riconducibili al merito individuale.
Con questa premessa va riletta la sentenza n. 120 del 2020 della Corte costituzionale. Formalmente, la decisione riguarda la vecchia formulazione dell’articolo 3, comma 4-ter, del testo unico successioni e donazioni, nella parte in cui non includeva il coniuge tra i beneficiari dell’esenzione per il trasferimento di aziende, rami d’azienda e partecipazioni sociali. La Corte respinge la questione. Ma la parte più rilevante non è il dispositivo: è il ragionamento sulla possibile irragionevolezza sostanziale di un’esenzione totale, indifferenziata e senza limiti di valore.



