Quando il nemico del forfettario in STP è il collega e non il Fisco
di Pietro Alò e Antonello Cassone
Esiste una forma di prudenza intellettuale che, a volte, spinge il professionista a farsi carceriere di sé stesso ancora prima che la guardia bussi alla porta. Sulla questione relativa alla compatibilità tra il regime forfettario e la partecipazione in una Società tra Professionisti (STP) in forma di S.R.L. stiamo infatti assistendo a un paradosso: mentre la tecnica normativa e la prassi amministrativa tracciano sentieri di estrema chiarezza, qualche collega e vari consulenti “aleggiano” lo spettro dell’artificio fiscale, relativo alla fatturazione “a sé stessi”. Molti, addirittura, tirano in ballo l’abuso del diritto.
La causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d) della Legge 190/2014, non è una tagliola a scatto automatico per chiunque osi aggregarsi. Essa esige la “compresenza” di due pilastri: il controllo della società e la riconducibilità dell’attività. Se uno dei due manca, il castello accusatorio crolla. Prendiamo il caso del professionista che detiene il 49 per cento di una STP S.R.L., senza ruoli di amministrazione. Qui l’ipotizzato controllo si infrange contro il muro del Codice Civile. L’articolo 2359 parla di maggioranza dei voti o di influenza dominante. Anche l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la risposta all’interpello 554 del 2020, che una partecipazione frammentata tra più soci non integra alcun controllo di diritto né influenza dominante. Eppure, c’è chi paventa il “controllo di fatto” che si avrebbe per effetto della fatturazione del singolo professionista alla società.



