Quando il monitoraggio non ha più bisogno del contribuente, ha ancora senso punirlo come trent’anni fa?
di Giacomo Monti
Ci sono norme che invecchiano senza che nessuno se ne accorga.
Non perché siano formalmente superate. Al contrario, continuano a funzionare esattamente come il legislatore le aveva immaginate. È il contesto, però, a cambiare completamente, fino al punto che la disciplina finisce per rispondere a un problema che, nel frattempo, si è profondamente trasformato.
L’obbligo di compilazione del quadro RW rappresenta probabilmente uno degli esempi più significativi in tal senso.
Quando il decreto-legge n. 167 del 1990 introdusse gli obblighi di monitoraggio fiscale, lo scenario era radicalmente diverso da quello attuale. La circolazione internazionale dei capitali era difficilmente tracciabile, gli Stati non si scambiavano automaticamente informazioni e l’Amministrazione finanziaria disponeva di strumenti estremamente limitati per conoscere gli investimenti detenuti all’estero dai contribuenti residenti.
In quel contesto il quadro RW non risultava un semplice adempimento dichiarativo. Era, di fatto, la principale fonte di conoscenza dell’Amministrazione finanziaria. Era quindi del tutto coerente che il legislatore presidiasse tale obbligo con un apparato sanzionatorio particolarmente severo, arrivando addirittura a prevedere, nella formulazione originaria dell’articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, sanzioni comprese tra il 10 e il 50 per cento del valore delle attività non dichiarate.
Nel 2013 il legislatore è intervenuto ridimensionando significativamente tale regime, portando la sanzione ordinaria nella forbice tra il 3 e il 15 per cento, mantenendo invece un trattamento più severo (raddoppiato) per gli investimenti detenuti nei Paesi a fiscalità privilegiata. Una scelta, quest’ultima, assolutamente condivisibile.



