Un tema d’interesse è certamente quello delle modalità di tassazione anticipata del trust ai fini dell’imposizione di donazione.
Infatti, sul presupposto che l’imposta colpisce il momento finale del passaggio dei beni dal trustee al beneficiario, il legislatore ha tuttavia concesso l’opzione per la tassazione anticipata. La norma, però, contiene una previsione scarna in quanto demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate le previsioni di dettaglio.
Trascurando, per comodità, il caso del trust testamentario, segnaliamo che in base al comma 3 dell’articolo 4-bis del Dlgs. 346/1990, «il disponente del trust ... può optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti …».
La previsione è chiara: si può tassare nella fase iniziale. Viene inoltre stabilito che «In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento…».
La tassazione anticipata può trovare giustificazione nell’esigenza di liquidare subito il proprio debito tributario, magari effettuando anche dei legittimi calcoli di convenienza. È evidente che se “tasso subito” sterilizzo (almeno, si spera) le aliquote, le franchigie e il rapporto di parentela con il beneficiario.
Il principio è quello dei “pochi, maledetti e subito”. È evidente che se si anticipa la tassazione si attende una esenzione poi. La norma infatti prevede che «Qualora il disponente ... opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta».
L’esenzione è confermata ma i beneficiari devono appartenere alla stessa categoria. Cosa significa? Che se divorzio la persona non appartiene più alla categoria del coniuge?
Quid iuris nel caso dei figli? Se al termine del trust uno di questi fosse morto ed i beni passassero al nipote, possiamo dire che rientra nella medesima categoria?
Dobbiamo quindi attendere il Provvedimento; tuttavia possiamo auspicare che i due casi riportati sopra possano trovare una soluzione definitiva e che, ad esempio, l’ex moglie possa essere ritenuta appartenere alla “medesima categoria”.
In questo caso la tassazione anticipata risulta una pianificazione interessante. Potrebbe però accadere il contrario, nel senso che, in sede di tassazione anticipata si paga l’8 per cento e successivamente si convola a nozze.
Si rammenta che la norma prevede che “Non si dà luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal trustee”. Il pagamento scelto nella fase iniziale diventa definitivamente acquisito dal fisco.
Potrebbe infine accadere che in sede di tassazione anticipata i beneficiari non siano individuati. La fattispecie è affrontata dal legislatore. Infatti, «nel caso in cui al momento del conferimento … non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56».
Se non è possibile determinare la categoria di beneficiario si applica l’imposta nella misura dell’8 per cento.
Ma cosa significa che non è possibile determinare la categoria di beneficiario?
Anche qui è opportuno attendere il Provvedimento. Tuttavia possiamo auspicare che l’individuazione non debba tradursi nel soddisfacimento del requisito di “beneficiari vested”, ossia di beneficiari titolati a pretendere il fondo dal trustee.
La tassazione anticipata dovrebbe essere riconosciuta, come nella precedente prassi operativa, nei casi in cui i beneficiari siano individuati come categoria ed abbiano una posizione contingent. Per intenderci, potremmo auspicare che l’opzione sia ammessa anche in ipotesi in cui la clausola dei beneficiari abbia il seguente tenore: “beneficiari del trust sono i figli del disponente e in mancanza i loro discendenti se viventi al termine finale di durata del trust”.