Protezione giuridica di disegni e modelli: cosa cambia per le imprese con la legge di delegazione europea 2025
di Roberto Plebani
Lo scorso 11 marzo il Senato ha approvato in via definitiva la Legge di delegazione europea 2025 (DDL n. 1737), al termine di un iter legislativo avviato il 22 luglio 2025 in procedura d’urgenza e concluso dopo la previa approvazione della Camera dei Deputati del 3 dicembre 2025: tra i diciannove articoli del testo, l’articolo 3 riveste particolare rilevanza per il mondo imprenditoriale, in quanto conferisce al Governo una delega di dodici mesi per recepire la direttiva (UE) 2024/2823 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli e per adeguare l’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/2822, che modifica il regolamento comunitario sui disegni e modelli del 2002.
Il design industriale — la forma di un prodotto, la sua estetica, la coerenza visiva di una linea di oggetti — è da tempo riconosciuto come un asset strategico, spesso sottovalutato rispetto a marchi e brevetti ma non meno efficace; tuttavia, la normativa vigente, sostanzialmente ancorata a fonti europee degli anni 2001-2002, non riflette più né le dinamiche del mercato digitale né le esigenze di un sistema produttivo sempre più orientato all’innovazione estetica, lacuna che il pacchetto normativo europeo del 2024 ha inteso colmare e che la Legge traduce ora in un mandato per il legislatore delegato italiano.
Le novità previste sono quattro e tutte rilevanti sul piano operativo:
a) in primo luogo, il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (il Codice della proprietà industriale) dovrà essere aggiornato con criteri di registrabilità più precisi e una codificazione più rigorosa delle ipotesi di nullità, offrendo alle imprese maggiore certezza giuridica in fase di deposito;
b) in secondo luogo — e questa è forse la novità più significativa — verrà introdotta una procedura amministrativa di nullità davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), alternativa alla via giudiziale, più rapida ed economica, soggetta al pagamento di diritti di deposito la cui omissione determinerà l’irricevibilità della domanda, uno strumento che apre scenari concreti soprattutto per le imprese di media dimensione impossibilitate a sostenere un contenzioso pluriennale e che potranno finalmente contestare registrazioni altrui di dubbia validità o liberare spazio nel proprio portafoglio prodotti;



