Protesi acustica e disabilità uditiva: sono agevolate le forniture di apparecchi ma non le “riparazioni”. E se fossero prestazioni accessorie?
di Annalisa Cazzato
Nella risposta all’istanza di Consulenza giuridica 8/E del 2025, l’Agenzia delle entrate è tornata, richiamando una serie di precedenti di prassi datati, su un tema estremamente sensibile come quello che concerne la corretta individuazione dell’aliquota Iva applicabile alle operazioni di riparazione di beni (nel caso di specie, protesi acustiche destinate a persone con disabilità uditiva) soggette, ex sé, all’aliquota Iva del 4 per cento, in assenza di un espresso richiamo, nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), alle prestazioni di servizio correlate al bene agevolato.
L’Agenzia, chiamata da un’Associazione istante a dirimere il dubbio di portata generale sopra esposto, dopo avere correttamente escluso che le previsioni di cui ai n. 30 e 41-quater della Tabella A, Parte II, (che richiamano, rispettivamente, “apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi’‘ e “protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti’‘) consentono, sulla base del loro chiaro tenore letterale, di estendere l’aliquota agevolata anche alle prestazioni di servizi relativi ai suddetti beni e dopo avere sottolineato che non esistono altre previsioni – nella Tabella – utili per argomentare una conclusione favorevole all’Istante, ha infine esaminato – escludendola - la possibilità di applicare il disposto dell’articolo 16, comma 3, del decreto IVA che, come noto, è una norma dettata con l’obiettivo di uniformare le aliquote IVA applicabili qualunque sia il mezzo giuridico di acquisizione dei beni.
In particolare, secondo l’Agenzia, l’applicazione dell’aliquota ridotta alle riparazioni in base al disposto dell’articolo 16, comma 3, non sarebbe in linea con quanto chiarito nella circolare 6 dicembre 1975, n. 43, con la quale è stato escluso che nel concetto di “produzione”, previsto dall’articolo 16, siano incluse le “operazioni di riparazione”, per le quali, secondo la Circolare, “in nessun caso si verificano i presupposti voluti dalla legge”.
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